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Decreto legge 30.12.2022, n. 198

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (G.U. 29.12.2022, n. 303)

Art. 2 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore»;

c) all'articolo 2, comma 4, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

3. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».

4-ter. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «di 2,5 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024»;

b) al comma 3, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro».

4-quater. All'articolo 43-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro».

5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

7. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023»;

b) al terzo periodo, le parole: «per l'esercizio finanziario 2022» sono sostituite dalle seguenti: «da utilizzare complessivamente negli esercizi finanziari 2022 e 2023».

7-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 30 del 16 aprile 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2023.

7-ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023».

8. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 7 si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2, lettera c), pari a 1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno rispettivamente:

a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a) e b);

c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2025».

9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter, pari a euro 200.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.