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Decreto legge 30.12.2022, n. 198

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (G.U. 29.12.2022, n. 303)

Art. 12 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'articolo 11-quater, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023» e dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea».

1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023».

1-ter. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023».

2. Al fine di consentire il rispetto del termine stabilito dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, nonché il pieno esercizio delle competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il termine di scadenza del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è differito al 30 settembre 2023.

2-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate.

3. La misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è estesa alle annualità 2023 e 2024. Conseguentemente, le risorse assegnate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

4-bis. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero delle imprese e del made in Italy predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una procedura di gara con offerte economiche al ribasso per selezionare un operatore di rete titolare di diritto d'uso radiofonico nazionale in tecnica DAB che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la capacità trasmissiva di un modulo da almeno 36 unità di capacità trasmissiva su un multiplex DAB con copertura nazionale.

5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che renda disponibile senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva ai sensi del comma 5, è autorizzata la spesa di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6-bis. All'articolo 389, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi del predetto articolo 4, comma 1-bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto».

6-ter. All'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

6-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «all'obbligo di notifica di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal comma 2, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni»;

b) al comma 4, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

6-quinquies. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge n. 21 del 2022, come modificato dal comma 6-quater, lettera a), del presente articolo, non dà luogo all'applicazione di sanzioni.

6-sexies. All'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».