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Nota M.I. 29.04.2022, prot. n. 16691

Schema di decreto interministeriale recante le dotazioni organiche del personale A.t.a. per il triennio 2022-2025 - Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario.

Al fine di consentire alle SS.LL. di definire le procedure inerenti la determinazione dell'organico e, conseguentemente, la mobilità del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola per l'anno scolastico 2022-2023, si trasmette, in allegato alla presente circolare, lo schema di decreto interministeriale indicato in oggetto, attualmente in corso di formalizzazione, unitamente alle tabelle A, B, B1, C, C1, C2, D, E, E1 ed F concernenti la ripartizione regionale delle dotazioni organiche per il triennio 2022/2025.

La ripartizione tra le diverse regioni è stata effettuata tenendo conto sia dei dati della popolazione scolastica presenti sul sistema informativo sia del dimensionamento della rete scolastica nonché della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti nelle istituzioni scolastiche statali. Quest'ultimo criterio ha così integrato i consueti parametri di definizione dell'organico.

La successiva ripartizione provinciale delle dotazioni organiche del personale A.T.A. dovrà essere oggetto di adeguata informativa con le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Analoga informativa dovrà essere attivata a livello provinciale per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche.

Si rimettono di seguito alle SS.LL. le principali indicazioni operative in conformità alle previsioni contenute nello schema di decreto interministeriale allegato alla presente circolare ed agli interventi normativi intervenuti in corso d'anno.

 

Ripartizione dei contingenti

Allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella "A", nella quale sono riportate le consistenze di organico per ambito regionale (comprensive anche dei posti relativi ai profili professionali di cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie) sulla cui base le SS.LL procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale.

Al provvedimento sono altresì allegate le tabelle B, C, e D nelle quali sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico.

Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l'accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale. I posti in questione devono essere utilizzati nella determinazione dell'organico di diritto prioritariamente per la completa fruizione, da parte delle scuole, dell'organico spettante dall'applicazione delle tabelle e successivamente per salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, in particolar modo del primo ciclo, ovvero delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità, quali la frequenza di alunni disabili, o esigenze legate ad una significativa consistenza di laboratori e di reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica, all'eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali, alla gestione di specifiche situazioni di disagio locale, alla presenza di zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, ecc..

In ogni caso, come è noto, i posti da attivare in ambito provinciale devono essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate a livello regionale.

Si evidenzia, comunque, che detti contingenti possono essere incrementati solo mediante compensazione con le dotazioni organiche di altri profili che appartengano inderogabilmente alla medesima area contrattuale, tenendo conto delle esigenze di carattere locale ed evitando di creare situazioni di esubero. Di conseguenza, alle SS.LL. è attribuita la competenza in merito alla possibilità di modulare i parametri di calcolo degli organici di istituto al fine di contenere i posti entro il limite del contingente regionale assegnato.

Come meglio specificato in seguito, nelle tabelle B1, C1, E, E1, è indicata la quota parte delle dotazioni organiche assegnate agli Uffici scolastici regionali, rispettivamente, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico destinati ad una determinata finalità sulla base di una espressa disposizione legislativa.

Per il profilo professionale di collaboratore scolastico si segnala che la citata Tabella "E1" riporta, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, i posti destinati alla procedura selettiva finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.

Siffatta procedura si svolge per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste.

 

Organico di istituto

Ai sensi della legge 107/2015, il fabbisogno dei posti ATA contenuto nel piano triennale dell'offerta formativa per ciascuna istituzione scolastica dovrà tenere conto di quanto stabilito dall'art.1, comma 334, della legge 190/2014: di conseguenza, non potrà essere superata la consistenza numerica dei posti assegnati a ciascuna regione.

In particolare, si evidenzia che le SS.LL., ovvero i dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali delegati, dovranno convalidare o rettificare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo.

Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell'organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato di cui alla tabella "A" allegata al decreto.

 

Organico D.S.G.A.

Giova richiamare l'attenzione delle SS.LL. su quanto disposto all'articolo 19, comma 5 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011 n. 183 e successivamente modificato ed integrato dall'articolo 12, comma 1 lettera b) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 che recita: "negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014 alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Il medesimo articolo 19, comma 5 ter, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall'articolo 12, comma 1 lettera c) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 e convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 ha ulteriormente statuito che "A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis".

In mancanza dell'accordo in sede di Conferenza Unificata anche l'organico di DSGA continuerà ad essere determinato, per l'anno scolastico 2022/23, con decreto interministeriale (MI-MEF), previo parere della suddetta Conferenza Unificata.

Le norme richiamate prevedono, come detto, che alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni (400 nelle particolari situazioni sopra citate) il posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi non possa essere assegnato in via esclusiva bensì in comune con altra istituzione scolastica, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate.

In proposito, si segnala che, l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, modificato dall' art. 1, comma 343, L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha ridotto i citati limiti sancendo che: "[...]Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche".

Di conseguenza, il decreto interministeriale ha recepito tale disposto normativo, prevedendo, all'articolo 3, comma 1, che: "1. Il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è fissato in quattrocento alunni. Esclusivamente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il numero di alunni individuato nei primi due periodi è ridotto, rispettivamente, a cinquecento e trecento alunni. Limitatamente alla determinazione dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definite istituzioni scolastiche "normo-dimensionate".

Le suindicate disposizioni trovano riscontro nelle consistenze di organico di cui alla tabella "F". dell'allegato schema di decreto interministeriale.

Ne consegue, dunque, che i D.S.G.A. titolari nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate possono partecipare alle operazioni di mobilità in qualità di soprannumerari, al fine della assegnazione di una nuova sede di titolarità per l'anno scolastico 2022-23.

L'abbinamento tra due scuole sottodimensionate (da effettuare, ovviamente, in organico di fatto) non deve configurarsi, quindi, quale forma di dimensionamento: il medesimo, infatti, è finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell'istituzione scolastica. Unitamente alla fattispecie dell'abbinamento, la norma prevede che la conduzione della istituzione scolastica sia affidata, con il conferimento di specifico incarico, a D.S.G.A. titolare in altra scuola normo-dimensionata della provincia.

La determinazione dei posti da istituire nonché degli incarichi da conferire ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi di ruolo per la conduzione di altra istituzione scolastica devono essere gestite dalle SS.LL. esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.

Di conseguenza, una volta definita la mobilità, le SS.LL. provvederanno a formulare, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, piani di abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate individuando tra le due scuole oggetto di abbinamento, quella nella quale istituire il posto di D.S.G.A.. Nel medesimo contesto devono, altresì, essere individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate, non oggetto di abbinamento, da affidare a D.S.G.A. già titolari, con mantenimento del loro incarico nella scuola normo-dimensionata.

In proposito, appare opportuno il richiamo ai consueti criteri della viciniorietà, del numero degli alunni e delle sedi delle istituzioni scolastiche, nonché della complessità organizzativa.

Definiti i criteri, resta demandata alla autonoma decisione delle SS.LL. la determinazione del numero di posti da istituire, unicamente in situazione di fatto, per attivare gli abbinamenti. Analoga modalità deve essere osservata per individuare le scuole sottodimensionate da affidare a D.S.G.A. di ruolo.

L'alternatività della scelta, tra abbinamento tra sedi ed incarico da affidare a D.S.G.A. di ruolo, deve essere ispirata a criteri che contemperino la primaria esigenza di evitare indebito aggravio di spesa e l'obiettivo di garantire le necessarie condizioni di funzionalità delle istituzioni scolastiche.

Ancorché istituiti in situazione di fatto, i posti relativi all'abbinamento delle sedi sottodimensionate costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di D.S.G.A., da approvare mediante apposito decreto delle SS.LL.

Detto contingente è, pertanto, separato rispetto agli eventuali ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per gli altri profili professionali. Ne consegue che, a fronte di eventuali, future fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, i posti istituiti in situazione di fatto tornano ad essere incardinati nell'organico di diritto, sempreché il numero di alunni delle nuove scuole legittimi l'istituzione del posto di Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Saranno fornite a breve, a seguito della definizione della contrattazione in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2022/2025, le consuete indicazioni in relazione all'utilizzazione del DSGA in caso di esubero sull'organico provinciale.

 

I.T.P. in soprannumero - Accantonamento posti di assistente tecnico

Il comma 81 dell'articolo 4 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 prevede che "allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e' accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico".

Di conseguenza, l'Ufficio dell'Ambito Territoriale Provinciale, all'atto della pubblicazione della mobilità dell'istruzione secondaria di II grado, verifica il numero degli I.T.P. in esubero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti vacanti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase detratto il numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli I.T.P. in soprannumero.

A conclusione della mobilità per il personale A.T.A., l'I.T.P. in soprannumero presta servizio, sempre in qualità di I.T.P., per l'a.s. 2022-23, nella medesima istituzione scolastica dell'anno precedente, a fronte della vacanza del posto per il quale si procede all'accantonamento se di area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.

I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'I.T.P., incrementano il contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

 

Assistenti tecnici

I contingenti del profilo degli assistenti tecnici sono contenuti nella tabella C.

Per l'istituzione del posto, si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l'insegnante tecnico-pratico e l'assistente tecnico.

A tal fine, sempreché non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l'istituzione di un posto di diversa area didattica. Nel rispetto della disciplina contrattuale, circa le modalità di prestazione dell'orario settimanale di servizio, è previsto che l'assistente tecnico espleti ogni attività connessa all'attuazione dell'autonomia didattica di cui al D.P.R. n. 275/99 in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità.

 

Posti di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72) per le istituzioni scolastiche del primo ciclo.

Si segnala che nella tabella C2 è riportato il dettaglio del riparto della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72) attribuita, a partire dall'a.s. 2021/2022, ai sensi del comma 967, dell'articolo 1, della legge n. 178/2020, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

La norma citata, infatti, ha previsto che, a decorrere dal citato anno scolastico, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario venisse incrementato di 1.000 posti di personale assistente tecnico da destinare ai laboratori "Informatica" (codice T72) delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado.

In relazione a tale dotazione, i direttori generali e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali individuano le istituzioni scolastiche del primo ciclo le quali fungono da scuole polo nonché le istituzioni del primo ciclo di istruzione incluse nella rete di riferimento della scuola polo individuata. Attraverso gli assistenti tecnici informatici, le scuole polo assicurano la consulenza e il supporto tecnico anche per lo svolgimento dell'attività didattica in via telematica, anche per le istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di riferimento, con salvezza, in capo a ciascuna istituzione scolastica di riferimento della progettazione, della predisposizione e dell'organizzazione dell'attività didattica di competenza. Il direttore generale per il Friuli Venezia Giulia provvede alle esigenze dei laboratori di informatica delle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana con la dotazione organica assegnata all'Ufficio scolastico regionale.

Si segnala che, a norma dell'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, per tale dotazione non è possibile procedere ad operazioni di compensazione e/o rimodulazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione.

 

Gestione comune di funzioni e servizi

Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili, anche in relazione alle esigenze connesse all'inserimento scolastico degli alunni diversamente abili ed all'apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio, le scuole possono, previa adozione dei necessari provvedimenti, anche collegarsi in rete per l'espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di interesse comune, in coerenza rispetto a quanto previsto dalla legge 107/2015.

In proposito, si evidenzia l'opportunità che le SS.LL. pongano in essere le necessarie iniziative atte a favorire l'unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di consentire anche la soluzione di problematiche complesse.

 

CPIA

Per ciò che concerne i CPIA trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

Ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome.

Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo, è assegnata una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. Quanto alla dotazione organica di collaboratori scolastici, questa è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti.

Ferma restando la dotazione organica fissata a livello regionale, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici, ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

Ove si ravvisi la necessità, una parte della quota del 3% della dotazione organica provinciale accantonata può essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all'avvio dei CPIA ed al fine di garantire l'erogazione del servizio.

 

Gestione dei posti connessi alle procedure di cui all'articolo 58, commi 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 e dell'articolo 1, commi 619-621, della legge n. 205 del 2017.

Le disposizioni contenute nell'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono state successivamente modificate e integrate dall'art. 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Sulla materia in argomento sono in seguito intervenuti il decreto legge 21 giugno 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; l'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 nonché, da ultimo, l'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

È noto che le procedure in parola siano finalizzate ad attrarre nei ruoli statali il personale dipendente di imprese private in precedenza titolari di contratti per lo svolgimento in outsourcing dei servizi di pulizia ed ausiliariato nelle istituzioni scolastiche.

Considerati i riflessi in materia di predisposizione e gestione della dotazione organica, è opportuno riportare di seguito i principali passaggi che ancora residuano per la completa attuazione della disposizione normativa.

Il comma 5-septies dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, modificato dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto lo svolgimento di un'unica procedura assunzionale, articolata in due fasi, finalizzata a consentire l'immissione in ruolo, una tantum e nell'ordine di un'apposita e unica graduatoria nazionale, sui posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies, tanto del personale ex LSU che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, non abbia potuto partecipare alle procedure selettive di cui al predetto comma 5-sexies per mancata emanazione del bando nella provincia di appartenenza, quanto del personale che, pur avendo partecipato alla procedura in questione ed essendo già presente nelle graduatorie provinciali formatesi all'esito della stessa, sia risultato in sovrannumero nella provincia di partecipazione.

Per espressa previsione del disposto normativo di riferimento, infatti, la procedura di cui all'articolo 58, comma 5-septies, D.L. 69/2013, è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 che non abbia potuto partecipare a siffatta procedura per mancata emanazione del bando nella provincia di appartenenza. Successivamente, i candidati, graduati a livello provinciale, confluiranno, a domanda, in un'apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base dei punteggi e dei titoli già acquisiti all'esito della graduazione effettuata in sede provinciale, entro la quale confluiranno anche i sovrannumerari della procedura di cui al comma 5-sexies, articolo 58, D.L. 69/2013.

L'esigenza di completare lo svolgimento della procedura sopra descritta comporta che i posti resi nuovamente disponibili in base alla disposizione in esame continuino ad essere riservati alla categoria di beneficiari cui si riferiscono.

A tal fine, è necessario continuare a dare separata evidenza agli 11.263 posti indicati dall'articolo 58, comma 5 ss..

Pertanto, nella tabella "E", allegata allo schema di decreto, sono indicate le consistenze regionali destinate alle già espletate procedure di cui all'articolo 58, commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies.

In tale contingente sono inclusi i posti destinati alla procedura di cui al comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, di cui alla tabella "E1, i quali corrispondo ai posti residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies.

Tali posti sono indisponibili ai fini della mobilità e delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il profilo professionale di collaboratore scolastico.

Per questi motivi, continuano ad essere attive le funzioni, già previste negli anni precedenti, che consentono al Dirigente scolastico di procedere alla puntuale identificazione dei posti. In caso di dimensionamento della rete scolastica, l'accantonamento non può superare quello previsto nelle sedi in cui era stato operato.

All'Ambito Territoriale Provinciale spetta poi, su delega del Direttore regionale, la convalida ovvero la modifica del dato in argomento. A sua volta il Dirigente Scolastico è legittimato a nominare personale supplente sull'eventuale spezzone orario conseguente ad accantonamento per arrotondamento in misura maggiore di quello dovuto.

Analogo controllo sulla esatta determinazione degli organici deve essere operato anche nei confronti del personale che svolge funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico con contratto di lavoro a tempo parziale a seguito delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Al riguardo, anche per l'anno scolastico 2022-2023, sono state inserite le tabelle B1 e C1, relative, rispettivamente, al numero dei posti aggiuntivi di assistente amministrativo e tecnico da utilizzare nella misura del 50 per cento del posto organico per ogni soggetto avente titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del personale ex COCOCO immesso in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2018. I contingenti ricomprendono i posti di cui all'articolo 1, comma 738, della legge n. 145 del 2018, che nell'a.s. 2020/2021 sono stati destinati all'ampliamento a tempo pieno dei contratti stipulati dai primi 226 aventi titolo con decorrenza 1° settembre 2019. In proposito si segnala che il totale nazionale indicato alla citata tabella B1 considera una riduzione di n. 15 posti dovuta al collocamento a riposo, a decorrere dal 1.09.2022, di un pari numero di assistenti amministrativi facenti parte della dotazione organica aggiuntiva di 110 posti di cui all'art. 1, c. 738, della L. 145/2018.

Tali posti sono indisponibili ai fini della mobilità e delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico.

Si rimette pertanto alle SS.LL. l'adozione degli atti più opportuni per lo svolgimento di una attenta vigilanza affinché le istituzioni scolastiche interessate procedano all'accantonamento del posto sulla base delle effettive esigenze.

Infine, resta inteso che il contingente complessivamente assegnato in organico di diritto non potrà subire variazioni in incremento e che, come di consueto, verranno diramate ulteriori indicazioni in apposita circolare volta a disciplinare la fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.

Si evidenzia, infine, l'esigenza che le varie fasi di determinazione degli organici siano personalmente seguite dalle SS.LL., anche al fine di garantire che la consistenza effettiva dell'organico di diritto approvato, corrisponda, all'unità, a quella indicato nella tabella "A" relativa alla dotazione complessiva assegnata a ciascuna Regione.

A tal fine le funzioni informatiche del SIDI per la convalida e le elaborazioni dei dati di organico sono rese disponibili sino al 6 maggio 2022, mentre la data di pubblicazione dei movimenti è calendarizzata per il 27 maggio 2022.

 

Allegato - Tabella A

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)

Istituzioni scolastiche ed educative

Dotazioni organiche regionali COMPLESSIVE - Triennio 2022/2025

Regione O.D. a.s. 2011/12 O.D. a.s. 2018/19 O.D. a.s. 2019/20 O.D. a.s. 2020/21 O.D. a.s. 2021/2022 O.D. a.s. 2022/2023 Variazione O.D. a.s. 2022/23 rispetto O.D. a.s. 2021/22 Variazione O.D. a.s. 2022/23 rispetto O.D. a.s. 2011/12
a b C d e f g=f-e h=f-a
Abruzzo 5.195 5.046 5.037 5.046 5.083 5.102 19 -93
Basilicata 2.898 2.697 2.652 2.601 2.574 2.545 -29 -353
Calabria 9.859 9.310 9.206 9.122 9.158 9.104 -54 -755
Campania 23.944 22.894 22.721 22.575 22.610 22.473 -137 -1.471
Emilia Romagna 12.801 13.232 13.380 13.479 13.629 13.740 111 939
Friuli Venezia Giulia**
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena
4 099 4 091 4.073 4 064 4.073 4 057 -16 -42
3.911 3.904 3.886 3.878 3.869 3.856 -13 -55
188 187 187 186 185 182 -3 -6
Lazio 18.173 18.134 18.285 18.369 18.543 18.623 80 450
Liguria 4.668 4.644 4.665 4.680 4.728 4.743 15 75
Lombardia 29.044 29.370 29.607 29.811 30 078 30.303 225 1.259
Marche 6 036 5.964 5.952 5.942 5.958 5.943 -15 -93
Molise 1.435 1.329 1.315 1.299 1.290 1.275 -15 -160
Piemonte 14.384 14.258 14.270 14.227 14.286 14.261 -25 -123
Puglia 15.779 14 .906 14.768 14.626 14.809 14.711 -98 -1.068
Sardegna 6.784 6.532 6.483 6.442 6.435 6.404 -31 -380
Sicilia 20.901 19.882 19.851 19.893 19.922 19.846 -76 -1.055
Toscana 12.167 12.390 12.450 12.487 12.609 12.621 12 454
Umbria 3.378 3.358 3.365 3.372 3.387 3.383 -4 5
Veneto 15.578 15.361 15.354 15.325 15.402 15.393 -9 -185
Totale Nazionale 207.123 203.398 203.434 203.360 204.574 204.527 -47 -2.596

 

* II totale nazionale di 204.527 posti ha subito, rispetto all'a.s. 2021 /2022, un decremento dovuto: I) alla riduzione di n. 15 posti a seguito della previsi one di collocamento a riposo, a decorrere dal1. 09.2022, di un pari numero di assist enti amministrativi facenti parte del la dotazione organica aggiuntiva di 110 posti di cui all'art. 1, comma 738, della L. n. 1 45/2018; II) alla riduzione di n. 1 posto a seguito della previsi one di collocamento a riposo di un assistente tecnico a decorrere dal 1 .09.2022 facente parte della dotazione organica aggiuntiva di cui all'art. I , comma 738, della L. 1 45/2018 e all'articolo 7, comma 1 0-sexies , del decreto legge 30 dicembre 2019 , n. 16 2;III) al decremento di n. 31 posti registrato nel profilo di D.S.G.A.. L'organico relative al profilo di D.S.G.A. ricomprende le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni almeno pari a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche , considerate "normo-dimensionate " per gli anni scolastici 2021/ 2022, 2022/2023 e 2023/24, ai sensi dell'art 1, comma 978, della Legge n. 1 78 / 2020, come modi ficato dall'art 1 , comma 343, della Legge n. 234/2021 .

*Comprensivi di 1322 posti relativi ai profili professionali di: cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie.

** II totale regionale complessivo considera n. 19 posti di assistente tecnico informatico della dotazione organica aggiuntiva di cui all'art 1, c. 967, legge 30 dicembre 2020, n. 17 8, per il soddisfacimento delle esigenze dei laboratori di informatica delle istituzioni scolastiche del primo ciclo con lingua di in segnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana.

Allegato -Tabella B

Dotazioni organiche regionali - Triennio 2022/2025 Profilo Professionale: Assistente Amministrativo*

 

Regione O.D. a.s. 2018/19 O.D. a.s. 2019/20 O.D. a.s. 2020/21 O.D. a.s. 2021/22 O.D. a.s. 2022/23 variazione tra O.D. 2022/23 e O.D. 2021/22
a b C d e f=e-d
Abruzzo 1.076 1.077 1.080 1.084 1.091 7
Basilicata 562 552 540 529 522 -7
Calabria 1.939 1.923 1.903 1.886 1.874 -12
Campania 5.295 5.255 5.214 5.173 5.137 -36
Emilia Romagna 3.110 3.148 3.173 3.202 3.232 30
Friuli Venezia Giulia 862 858 856 855 852 -3
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana 828 824 822 821 819 -2
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena 34 34 34 34 33 -1
Lazio 4.309 4.357 4.375 4.398 4.416 18
Liguria 1.020 1.026 1.030 1.038 1.042 4
Lombardia 7.043 7.106 7.155 7205 7.253 48
Marche 1.318 1.316 1.313 1.311 1.309 -2
Molise 289 285 281 278 274 -4
Piemonte 3.152 3.158 3.149 3.151 3.148 -3
Puglia 3.582 3.547 3.506 3.475 3.446 -29
Sardegna 1.366 1.359 1.351 1.340 1.335 -5
Sicilia 4.715 4.764 4.791 4.758 4.735 -23
Toscana 2.808 2.825 2.834 2.852 2.857 5
Umbria 712 714 715 716 716 0
Veneto 3.664 3.662 3.653 3.651 3.648 -3
Totale Nazionale 46.822 46.932 46.919 46.902 46.887 -15

 

Allegato -Tabella C

Dotazioni organiche regionali -Triennio 2022/2025

Profilo professionale Assistente Tecnico*

Regione O.D. a.s. 2018/19 O.D.a.s. 2019/20 O.D. a.s. 2020/21 O.D. a.s. 2021/22 O.D.a.s. 2022/23 variazione OD 2022/23 e OD 2021/22
a b C d e f=e-d
Abruzzo 341 341 341 364 364 0
Basilicata 261 261 261 270 270 0
Calabria 883 883 883 918 918 0
Campania 1.950 l .950 l.951 2.061 2.060 -1
Emilia Romagna 864 864 864 936 936 0
Friuli Venezia Giulia** 340 340 340 359 359 0
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana 327 327 327 327 327 0
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena 13 13 13 13 13 0
Lazio 1.466 1.466 1.466 1.563 1.563 0
Liguria 370 370 370 392 392 0
Lombardia 1.987 1.987 1.987 2.149 2.149 0
Marche 535 535 535 562 562 0
Molise 122 122 122 127 127 0
Piemonte 1.077 l.077 l.077 1.147 1.147 0
Puglia 1.347 1.347 1.347 1.420 1.420 0
Sardegna 552 552 552 577 577 0
Sicilia 1.826 1.829 1.841 1.936 1.936 0
Toscana 838 838 838 901 901 0
Umbria 285 285 285 301 301 0
Veneto l.l3l 1.131 1.131 1.208 1.208 0
Totale Nazionale 16.175 16.178 16.191 17.191 17.190 -1

(*) 11 totale nazionale di 17.190 posti è comprensivo dell'incremento di n. 3 posti in base all'art. 1, c. 738, L. 145/2018 e ricomprende n. 13 posti di cui all'articolo 7, comma 10-sexies, del DL n. 162/2019 di cui alla tabella C1. L'incremento, per l'a.s. 2022/2023, è stato ridotto di n. 1 posto a seguito della previsione di collocamento a riposo di un assistente tecnico a decorrere dal 1.09.2022. Il totale nazionale ricomprende inoltre la dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72) di cui alla Tabella C2 in attuazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

** II totale regionale complessi vo considera n. 19 posti di assistente tecnico informatico della dotazione organica aggiuntiva di cui all'art. 1, c. 967, legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ii soddisfacimento delle esigenze dei laboratori di informatica delle istituzioni scolastiche del primo ciclo con lingua di insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno- italiana.

Allegato -Tabella C2

Tabella C2

Dotazione organica aggiuntiva, di cui all'art. 1, c. 967, legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 1.000 posti di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72).

Regione Distribuzione 1000 Assistenti Tecnici
Abruzzo 23
Basilicata 9
Calabria 35
Campania 110
Emilia Romagna 72
Friuli V. G. 19
Lazio 97
Liguria 22
Lombardia 162
Marche 27
Molise 5
Piemonte 70
Puglia 73
Sardegna 25
Sicilia 95
Toscana 63
Umbria 16
Veneta 77
Totale 1.000

Allegato - Tabella D

Dotazioni organiche regionali - Triennio 2022/2025

Profilo Professionale Collaboratore Scolastico*

 

Regione O.D. a.s. 2018/19 O.D.a.s. 2019/2020 O.D. a.s. 2020/2021 O.D .a.s. 2021/2022 O.D.a.s. 2022/2023 variazione tra O.D. 2022/23 e O.D. 2021/22
a b C d e f=e-d
Abruzzo 3.377 3.370 3.377 3.379 3.395 16
Basilicata 1.716 1.687 1.653 1.616 1.593 -23
Calabria 6.038 5.957 5.896 5.896 5.856 -40
Campania 14.621 14.498 14.402 14.342 14.251 -91
Emilia Romagna 8.691 8.799 8.875 8.915 8.996 81
Friuli Venezia Giulia 2.686 2.673 2.666 2.656 2.643 -13
lingua di insegnamento italiana 2.560 2.547 2.541 2.532 2.521 -11
lingua di insegnamento slovena 126 126 125 124 122 -2
Lazio 11.550 11.655 11.719 11.760 11.817 57
Liguria 3.060 3.076 3.087 3.098 3.109 11
Lombardia 19.111 19.287 19.446 19.497 19.672 175
Marche 3.834 3.824 3.818 3.804 3.794 -10
Molise 846 835 823 812 802 -10
Piemonte 9.415 9.428 9.402 9.383 9.362 -21
Puglia 9.278 9.185 9.094 9.208 9.143 -65
Sardegna 4.236 4.204 4.179 4.132 4.109 -23
Sicilia 12.431 12.362 12.380 12.311 12.264 -47
Toscana 8.185 8.232 8.262 8.293 8.304 11
Umbria 2201 2207 2212 2209 2205 -4
Veneto 9.867 9.864 9.852 9.832 9.828 -4
Totale Nazionale 131.143 131.143 131.143 131.143 131.143 0

 

*II totale nazionale comprende ii contingente di 11.263 posti di cui alla tabella E e tiene conto della progressiva rimodulazione delle compensazioni di organico effettuate in precedenza per consentire, nell'anno scolastico 2021/2022, le operazioni conseguenti all'applicazione dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Allegato -Tabella E

Collaboratori Scolastici

Posti destinati alle procedure di internalizzazione art. 58, c. 5 ss., DL n. 69 del 2013 *

Dotazioni organiche regionali COMPLESSIVE - Triennio 2022/2025

Regione Posti Precedentemente Accantonati per ii profilo professionale di Collaboratore Scolastico
A
Abruzzo 386
Basilicata 162
Calabria 612
Campania 2.536
Emilia Romagna 550
Friuli Venezia Giulia 40
di cui istituti scolastici con insegnamento di lingua italiana 30
Di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena 10
Lazio 1.728
Liguria 128
Lombardia 392
Marche 259
Molise 82
Piemonte 498
Puglia 1.611
Sardegna 205
Sicilia 952
Toscana 595
Umbria 179
Veneto 348
Totale Nazionale 11.263

 

(*) N.B. La tabella riporta ii contingente di 11.263 posti destinato alle già espletate procedure di cui all'articolo 58, commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies e include i posti destinati alla procedura di cui al comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, di cui alla tabella E1.

Allegato - Tabella E1*

Contingente di posti destinati alla procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5 septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69

 

Regione Posti residui procedura articolo 58, comma 5-sexies, D.L. 69/2013
Campania 3
Emilia Romagna 94
Lazio 272
Liguria 38
Lombardia 68
Marche 31
Piemonte 25
Sardegna 12
Toscana 16
Umbria 5
Veneto 26
Totale 590

* Ai sensi dell'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, la procedura selettiva finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal l O settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al mede simo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza, si svolge per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste.

Allegato - Tabella F

Dotazioni organiche regionali - Triennio 2022-2025 *

Profilo professionale: Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.)

Regione O.D. a.s. 2018 / 19 di cui CPIA a .s. 2018/19 O.D. a.s. 2019/20 di cui CPIA. a.s. 2019/20 O.D. a.s. 2020/21 di cui CPIA a.s. 2020/21 O.D. a.s. 2021/22 di cui CPIA a .s. 2021/22 O.D. a. s. 2022/23 di cui CPIA a.s. 2022/23 variazione OD 22 /23 e OD 21/22
a b a b c d e f g h i=g-e
Abruzzo 184 3 181 3 180 3 188 3 184 3 -4
Basilicata 108 2 102 2 97 2 109 2 110 2 1
Calabria 332 6 325 5 322 5 340 5 338 5 -2
Campania 956 8 946 8 936 8 962 8 953 8 -9
Emilia Romagna 521 12 523 12 521 12 530 12 530 12 0
Friuli Venezia Giulia 166 4 165 4 165 4 166 4 166 4 0
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana 152 4 151 4 151 4 152 4 152 4 0
di cui isti tuti scolastici con lingua di insegnamento slovena 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 0
Lazio 697 10 695 10 697 10 710 1 0 71 5 1 0 5
Liguria 1 78 6 1 77 6 177 6 184 6 184 6 0
Lombardia 1.129 19 1.127 19 1.123 19 1.127 19 1.129 19 2
Marche 218 5 218 5 217 5 222 5 21 9 5 -3
Molise 51 2 52 2 52 2 52 2 51 2 - 1
Piemonte 549 12 542 12 534 12 540 12 539 12 -I
Puglia 619 7 609 7 599 7 626 7 622 7 -4
Sardegna 264 254 5 246 5 272 269 5 -3
Sicilia 799 10 785 10 770 10 806 10 800 10 -6
Toscana 459 11 455 11 453 11 463 11 459 11 -4
Umbria 134 1 133 1 134 1 135 1 135 1 0
Veneto 572 7 570 7 562 7 584 7 582 7 -2
Totale Nazionale 7.936 130 7.859 129 7.785 1 29 8.016 129 7,985 1 29 -31

 

(*) L'organico ricomprende le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni almeno pari a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, considerate "normo-dimensionate" per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/24 ai sensi dell'art. 1, comma 978. della Legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, comma 343 della Legge n. 234/2021. Nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati non possono essere istituiti posti del profilo professionale di DSGA in organico di diritto.