Legge 12.04.2022, n. 35
1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «rieleggibile» è sostituita dalla seguente: «ricandidabile»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato»;
b) al comma 3, le parole: «È consentito» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito».
2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.