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Decreto legge 30.04.2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 30.04.2022, n. 100)

Capo VIII - Istruzione

Art. 47 - Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione

1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le equipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle attività coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Il contingente di cui al terzo periodo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167.Agli oneri di cui al terzo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse di cui al terzo periodo possono essere utilizzate, altresì, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1.17

2. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: «e culturale» sono inserite le seguenti: «, di spopolamento»;

b) al comma 345:

1) all'alinea, le parole: «il mese di marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 luglio 2022»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «e culturale» sono inserite le seguenti: «, di spopolamento».

3. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione».

4. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o di loro inidoneità»;

2) al settimo periodo, le parole «euro 2.340.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3, del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione»;

c) al comma 3, le parole: «6.573.240 euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.873.240», le parole: «9.861.360 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 11.486.360» e le parole: «2.340.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000»;

d) al comma 4, la parola: «62.824.159,15» è sostituita dalla seguente: «82.824.159,15».

5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

7. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al presidente compete un trattamento economico con le modalità previste per l'indennità di carica di cui al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE.

8. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi».

9. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura» sono inserite le seguenti: «del 50 per cento»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale»;

c) al comma 3, dopo la parola: «concorso» sono inserite le seguenti: «e della procedura straordinaria».

10. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 agosto 2023».

11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.18

17

Comma così modificato dall'art. 5, comma 21, D.L. 22.04.2023, n. 44, conv. con modif. da L. 21.06.2023, n. 74.

18

Comma così modificato dall'art. 20, comma 2, D.L. 22.06.2023, n. 75, conv. con modif. da L. 10.08.2023, n. 112.