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Decreto legge 30.04.2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 30.04.2022, n. 100)

Capo V - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate

Art. 37 - Disposizioni in materia di ZES e ZLS

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto è definita, in via generale, una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6, rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata, entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.».

1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303» sono inserite le seguenti: «, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

2. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo denominato "contratto di sviluppo", di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: «65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.