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Decreto legge 30.04.2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 30.04.2022, n. 100)

Capo V - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate

Art. 33 bis - Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 settembre 2022, è determinata l'entità del finanziamento riconoscibile, nel limite complessivo di 75 milioni di euro, agli interventi, valutati ammissibili e presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022 secondo le medesime modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento di interventi relativi al trasporto rapido di massa. I finanziamenti di cui al presente comma sono autorizzati, per ciascuna annualità, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede:

a) quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) quanto ad euro 200.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.