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Decreto legge 30.04.2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 30.04.2022, n. 100)

Capo IV - Transizione digitale

Art. 32 bis - Modifiche al titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante istituzione di un Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1, Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole: «funzioni di supporto» sono inserite le seguenti: «alla prevenzione e al contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;

b) all'articolo 30-ter, comma 5, alinea, la parola: «Partecipano» è sostituita dalle seguenti: «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-ter, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-quater e 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

d) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), le parole: «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)» sono soppresse;

e) all'articolo 30-ter, comma 5-bis, le parole: «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto di cui all'articolo 30-octies, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f) all'articolo 30-ter, comma 7, le parole: «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» sono sostituite dalle seguenti: «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-sexies, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-ter, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies»;

h) all'articolo 30-septies, comma 1, le parole: «Le somme versate dagli aderenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-sexies, comma 2,»;

i) all'articolo 30-octies, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonché è stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121.