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Decreto legge 30.04.2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 30.04.2022, n. 100)

Capo IV - Transizione digitale

Art. 31 - Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2026, possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.13

2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere, a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento, tramite apposito concorso da espletare ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, di 5 unità di personale non dirigenziale. Per l'espletamento del predetto concorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresì, di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 508.102 euro per l'anno 2022 e a euro 1.016.204 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13

Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D.L. 11.11.2022, n. 173, conv. con modif. da L. 16.12.2022, n. 204.