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Decreto legge 30.04.2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 30.04.2022, n. 100)

Capo I - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca

Art. 9 - Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga per assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227

1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole «a tempo determinato», sono aggiunte le seguenti: «, non rinnovabile,».

2. Il termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III posizione economica F1, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2021-2023.

3. Al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, l'articolo 1, comma 5, lettera g), l'articolo 2, comma 2, lettera g) e l'articolo 3, comma 2, sono abrogati.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 333.102 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4.