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Decreto legge 30.04.2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 30.04.2022, n. 100)

Capo I - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca

Art. 17 bis - Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché autorizzazione all'assunzione

1. Al fine di potenziare gli interventi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e quelli finalizzati alla lotta attiva agli incendi boschivi, sono rideterminati gli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 961 è sostituito dal seguente:

«961. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies, 961-sexies e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento»;

b) dopo il comma 961 sono inseriti i seguenti:

«961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla presente legge;

b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla presente legge;

c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a decorrere dal 31 dicembre 2025)";

d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano programmatico pluriennale contenuto nel decreto da adottare ai sensi del primo periodo della presente lettera è riportato, altresì, il complesso delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c).

961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800:

1) al comma 1, la parola: "4.204" è sostituita dalla seguente: "4.537";

2) al comma 4, la parola: "60.617" è sostituita dalla seguente: "60.653";

b) all'articolo 666, comma 3, la parola: "ventinovesimo" è sostituita dalla seguente: "ventiseiesimo";

c) l'articolo 823 è sostituito dal seguente:

«Art. 823. (Organici dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

a) generali di corpo d'armata: 11;

b) generali di divisione: 29;

c) generali di brigata: 96;

d) colonnelli: 538»;

d) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del quadro I della tabella 4 è sostituito dallo specchio B del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente legge;

e) dopo lo specchio B del quadro I della tabella 4 è inserito lo specchio B-bis del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge;

f) lo specchio C del quadro I della tabella 4 è sostituito dallo specchio C del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 14 annesso alla presente legge;

g) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo specchio A del quadro II della tabella 4 è inserito lo specchio A-bis del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 15 annesso alla presente legge;

h) lo specchio B del quadro II della tabella 4 è sostituito dallo specchio B del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 16 annesso alla presente legge;

i) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del quadro III della tabella 4 è sostituito dallo specchio B del quadro III della tabella 4 di cui all'allegato 17 annesso alla presente legge;

l) lo specchio C del quadro III della tabella 4 è sostituito dallo specchio C del quadro III della tabella 4 di cui all'allegato 18 annesso alla presente legge;

m) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono sostituiti dai seguenti:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio B).

3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio C)";

n) al comma 1 dell'articolo 828:

1) al primo periodo, la parola: "duecentosettantaquattro" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantanove";

2) alla lettera g), la parola: "139" è sostituita dalla seguente: "244";

3) alla lettera i), la parola: "sessantaquattro" è sostituita dalla seguente: "ottantaquattro";

o) dopo l'articolo 828 è inserito il seguente:

«Art. 828-bis (Contingente per la tutela agroalimentare). - 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 50 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 0;

b) colonnelli: 0;

c) tenenti colonnelli: 0;

d) maggiori: 0;

e) capitani: 0;

f) ufficiali inferiori: 0;

g) ispettori: 34;

h) sovrintendenti: 0;

i) appuntati e carabinieri: 16».

961-quater. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Guardia di finanza:

a) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1a di cui all'allegato 19 annesso alla presente legge;

b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge;

c) all'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, la parola: «2027» è sostituita dalla seguente: «2029»;

2) al terzo periodo, la parola: «2027» è sostituita dalla seguente: «2023»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità";

d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 5, «Specialità Amministrazione», il numero: «5» è sostituito dal seguente: «6»;

2) alla colonna «Organico», il numero: «258» è sostituito dal seguente: «297»;

e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.605 unità».

961-quinquies. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 21 annesso alla presente legge.

961-sexies. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonché di presidio e controllo delle frontiere, connessi, tra l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, oltreché per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

961-septies. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95 unità, di cui 65 unità nei ruoli iniziali del personale che espleta funzioni specialistiche e 30 unità nei ruoli iniziali dei direttivi che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 961, per un numero massimo di:

1) 9 unità per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;

2) 8 unità per l'anno 2023 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;

3) 28 unità per l'anno 2024, di cui 13 unità nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 8 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

4) 4 unità per l'anno 2025, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

5) 13 unità per l'anno 2026, di cui 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 6 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

6) 7 unità per l'anno 2029 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

7) 6 unità per l'anno 2031, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

8) 20 unità per l'anno 2032, di cui 15 unità nel ruolo iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco;

b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità;

c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente comma, avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di complessive 15 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco».

3. Dopo l'allegato 9 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti gli allegati da 10 a 21, di cui all'allegato 1-bis annesso al presente decreto.