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Decreto legge 30.04.2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 30.04.2022, n. 100)

Capo I - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca

Art. 15 ter - Disposizioni concernenti l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Ufficio dell'Autorità garante", posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di personale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti della dotazione organica rimasti vacanti all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.