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Decreto M.I. 07.04.2022, n. 89

Decreto di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato zerosei e.f. 2022.

Art. 2 - Criteri di riparto del Fondo

1. Lo stanziamento del Fondo per l'anno 2022 è pari a complessivi euro 309.000.000,00, iscritti sul capitolo 1270, p.g. 1 "Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione", ripartiti con il presente decreto in attuazione delle previsioni del Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato per il quinquennio 2021-2025 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 (di seguito Piano pluriennale) e dell'Intesa rep. atti n. 119 del 9 settembre 2021 della Conferenza Unificata inerente al riparto delle risorse del Fondo per gli esercizi finanziari 2021 (seconda parte del finanziamento), 2022 e 2023 in favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come di seguito indicato:

a) l'importo di euro 61.800.000,00, pari al 20% delle risorse complessive, al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l'infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 26,9%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati ISTAT al 31.12.2019;

b) l'importo di euro 123.600.000,00, pari al 40% delle risorse complessive, in proporzione agli utenti dei servizi educativi secondo i dati ISTAT al 31.12.2019;

c) l'importo di euro 61.800.000,00, pari al 20% delle risorse complessive, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra zero e tre anni all'1.01.2021;

d) l'importo di euro 30.900.000,00, pari al 10% delle risorse complessive, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra tre e sei anni all'1.01.2021;

e) l'importo di euro 30.900.000,00, pari al 10% delle risorse complessive, in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia comunali e private paritarie.

2. Al fine di consentire la continuità degli interventi attuati negli anni precedenti, verificato che in relazione all'applicazione dei criteri di cui al comma precedente cinque regioni (Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria) riceverebbero un'assegnazione inferiore a quella dell'e.f. 2020, anno di riferimento anche per il piano di riparto del 2021 (prima quota di finanziamento), una quota pari allo 0,371% delle risorse assegnate alle altre regioni e province autonome, per un importo complessivo pari a euro 1.029.316,37, viene ridistribuita quale "contributo per la continuità rispetto all'e.f. 2020".

3. Il riparto regionale del Fondo è indicato nell'allegato 1 (tabella di riparto), che è parte integrante del presente decreto.

4. Le regioni e le province autonome, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo e all'articolo 6, comma 2, del Piano pluriennale, finanziano la programmazione generale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento del totale delle risorse assicurate dallo Stato con il presente decreto di riparto.