IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I. 07.04.2022, n. 88

Decreto di riparto della seconda quota di risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato zerosei e.f. 2021.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Definizioni

Art. 2 -  Criteri di riparto del Fondo

Art. 3 -  Definizione degli interventi

Art. 4 -  Assegnazione, erogazione e rendicontazione

Art. 5 -  Finanziamento con finalità perequativa

Art. 6 -  Disposizione finale

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l'articolo 12, recante "Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione", e l'articolo 13, recante "Copertura finanziaria";

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 2, commi 107, lettera h), e 109;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", e, in particolare, l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione";

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", e, in particolare, l'articolo 1, comma 741, il quale dispone l'incremento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per un importo pari a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", articolo 1, comma 969, che incrementa il Fondo per il Sistema integrato zerosei di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, e in cui si precisa che per l'anno 2021 una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000,00, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", e, in particolare l'articolo 11, commi 2-bis e successivi;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021, recante il Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025, registrata alla Corte dei conti in data 21 marzo 2022, al n. 706;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 53, recante il riparto per l'esercizio finanziario 2020 del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione;

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017, tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato è previsto il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, e che, anche sulla base di tale esigenza, il Ministero dell'istruzione provvede alla erogazione delle risorse del Fondo nazionale;

Tenuto conto del rapporto ISTAT del 27 ottobre 2020 denominato "Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia anno scolastico 2018/2019" e dell'aggiornamento dei dati riferiti all'anno educativo 2019/2020 pubblicato da ISTAT il 30.06.2021;

Vista l'Intesa rep. atti n. 82 dell'8 luglio 2021 della Conferenza Unificata, che definisce il riparto di una quota delle risorse afferenti all'esercizio finanziario 2021, pari a euro 264.000.000,00, in misura corrispondente alla ripartizione di cui al D.M. 30 giugno 2020, n. 53, salvo non pervengano nuove programmazioni regionali;

Ritenuto, in applicazione dei criteri previsti dall'articolo 12, comma 4, primo periodo del decreto legislativo n. 65 del 2017, dall'articolo 4, comma 2 del Piano di azione nazionale pluriennale e dall'Intesa rep. atti n. 119/CU del 9 settembre 2021, di ripartire la restante quota delle risorse afferenti all'esercizio finanziario 2021, pari a euro 43.500.000,00, dedotta la quota di perequazione legata alle esigenze di riequilibrio territoriale, in proporzione agli utenti dei servizi educativi, alla popolazione residente nella fascia d'età compresa tra zero e sei anni e agli iscritti alle scuole dell'infanzia comunali e private paritarie;

Ritenuto di dover destinare le risorse per la tipologia di interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 65 del 2017 secondo le autonome determinazioni assunte dalle programmazioni regionali, nel rispetto delle quote vincolate di cui all'articolo 3, comma 3, del Piano di azione nazionale pluriennale;

Vista l'Intesa rep. atti n. 119 del 9 settembre 2021 in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta

Art. 1 - Definizioni

1. Per "Ministero" si intende il Ministero dell'istruzione.

2. Per "Decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Per "Sistema integrato" si intende il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni.

4. Per "Fondo" si intende il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

5. Per "DGOSVI - MI" si intende la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione.

Art. 2 - Criteri di riparto del Fondo

1. Lo stanziamento del Fondo per l'anno 2021 è pari a complessivi euro 309.000.000,00, iscritti sul capitolo 1270, p.g. 1 "Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione", di cui euro 1.500.000,00 destinati al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo ai sensi dell'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ripartiti parzialmente, con il presente decreto, per un valore pari a euro 43.500.000,00 in attuazione delle previsioni del Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 (di seguito Piano Pluriennale) e dell'Intesa rep. atti n. 119 del 9 settembre 2021 della Conferenza Unificata in favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come di seguito indicato:

a) l'importo di euro 16.500.000,00 al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l'infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 26,9%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati ISTAT pubblicati il 30.06.2021. Tale importo concorre, unitamente a euro 45.000.000,00 assegnati con il decreto di riparto relativo alla prima quota delle risorse disponibili per l'e.f. 2021, al raggiungimento del 20% del Fondo denominato "quota perequativa" ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Piano di azione nazionale pluriennale;

al netto della quota perequativa del 20%, le risorse residue, corrispondenti a euro 27.000.000,00, sono così ripartite:

b) l'importo di euro 13.500.000,00, pari al 50%, in proporzione gli utenti dei servizi educativi;

c) l'importo di euro 6.750.000,00, pari al 25%, in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra 0 e 3 anni all'1.1.2021;

d) l'importo di euro 3.375.000,00, pari al 12,5%, in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra 3 e 6 anni all'1.1.2021;

d) l'importo di euro 3.375.000,00, pari al 12,5%, in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia comunali e private paritarie risultanti dall'Anagrafe nazionale studenti.

2. Il riparto regionale del Fondo è indicato nell'allegato 1 (tabella di riparto), che è parte integrante del presente decreto.

3. Le regioni, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo e del Piano Pluriennale, finanziano la programmazione generale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento del totale delle risorse assicurate dallo Stato con i due decreti di riparto relativi all'e.f. 2021.

Art. 3 - Definizione degli interventi

1. Il Fondo, in coerenza con le previsioni dell'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, finanzia le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

2. Gli interventi della programmazione delle regioni e delle province autonome sono definiti per il perseguimento delle seguenti finalità generali:

a) consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;

b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;

c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo;

d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire Poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo;

e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 lett. e), e al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del Sistema integrato sul territorio nazionale, ciascuna regione e provincia autonoma assegna di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo dell'intero contributo annuale statale delle risorse e.f. 2021, calcolata tenendo a riferimento anche la prima assegnazione delle risorse afferenti all'e.f. 2021, per interventi di cui al comma 1, lett. c) - finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali e formazione, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo -; per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lett. b) e c) le regioni e le province autonome che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a sei anni, inferiore alla media nazionale secondo i dati ISTAT assegnano di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo annuale statale delle risorse e.f. 2021, calcolata tenendo a riferimento anche la prima assegnazione delle risorse afferenti all'e.f. 2021, per interventi di cui al comma 1, lett. a) e b) destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l'infanzia. Possono essere impiegate per il raggiungimento delle suddette quote anche le risorse del cofinanziamento regionale.

Art. 4 - Assegnazione, erogazione e rendicontazione

1. Entro il 30 novembre 2021 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle ANCI regionali, con un'unica comunicazione trasmettono alla DGOSVI - MI la programmazione dell'importo afferente alle risorse del presente decreto in attuazione dell'Intesa rep. atti 82/CU dell'8 luglio 2021 e dell'Intesa rep. atti 119/CU del 9 settembre 2021. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse elaborato dalle regioni deve indicare, ove previsto per l'intervento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.

2. La programmazione è costituita da un elenco di interventi per ciascuno dei quali sono indicati:

a. il comune interessato, in forma singola o associata, con il relativo numero di conto di Tesoreria;

b. l'importo del finanziamento diviso tra quota assegnata con la prima parte di finanziamento, quota statale assegnata in relazione alle risorse di cui al presente decreto e quota comunale destinata allo specifico intervento;

c. il Codice Unico di Progetto (CUP) per i progetti di investimento;

d. la tipologia di cui all'articolo 3, comma 1;

e. la finalità perseguita di cui all'articolo 3, comma 2;

f. i comuni destinatari delle quote vincolate di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 3, con evidenza delle modalità attraverso cui sono rispettate le percentuali minime ivi previste calcolate sull'intero importo del finanziamento per l'e.f. 2021;

g. la spesa regionale della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento di cui all'articolo 2, comma 3, sull'intero importo assegnato per l'e.f. 2021.

3. La programmazione è corredata dalla compilazione della scheda riepilogativa di cui all'Allegato A, utile ai fini dell'elaborazione del successivo monitoraggio, recante le informazioni di cui al comma precedente e gli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere con le risorse del relativo esercizio finanziario, in coerenza con gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo.

4. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare i rispettivi interventi con risorse a carico del proprio bilancio. Le relative quote sono accantonate per essere versate all'Entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo, sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni, in forma singola o associata, indicati nella programmazione regionale conforme a quanto previsto al comma 2 del presente articolo e corredata dalla scheda riepilogativa di cui al comma 3, da cui si evinca chiaramente l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento di cui all'articolo 2, comma 3. Per garantire l'efficacia degli interventi, le regioni assicurano a ciascun comune l'assegnazione di un importo annuo complessivo non inferiore a euro 1.000,00.

6. Entro il 30 agosto 2024 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono alla DGOSVI - MI la scheda di monitoraggio degli interventi posti in essere con la totalità delle risorse relative all'e.f. 2021 secondo il modello allegato B (scheda di monitoraggio). La restituzione della scheda di monitoraggio debitamente compilata è condizione essenziale per l'erogazione del Fondo relativo al riparto delle risorse afferenti all'e.f. 2025.

Art. 5 - Finanziamento con finalità perequativa

1. Il mancato invio entro il 30 novembre 2022 della programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 e della relativa scheda riepilogativa di cui al comma 3 del medesimo articolo determina la decadenza dall'assegnazione della relativa quota perequativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Le risorse corrispondenti alla quota perequativa oggetto di decadenza sono ripartite, a valere sul riparto per l'e.f. 2023, tra le altre regioni individuate dal relativo Decreto di riparto che non sono incorse nella decadenza della quota.

2. La decadenza di cui al comma precedente per l'e.f. 2021 si applica esclusivamente sulla quota perequativa assegnata con il presente decreto.

Art. 6 - Disposizione finale

1. Per quanto non direttamente disciplinato trovano applicazione le previsioni del Piano Pluriennale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Allegato 1 -Tabella di riparto

Omissis

Allegato A -Programmazione regionale 2021

Allegato

Allegato B -Scheda di monitoraggio

Allegato

Allegato C -Nota metodologica per la compilazione delle schede 2021

a) Nota metodologica per la compilazione della scheda riepilogativa della programmazione regionale 2021

FOGLIO 1 "Programmazione regionale"

Riga 2: inserire l'esercizio finanziario di riferimento Riga 3: inserire la Regione

Riga 4: inserire il numero e la data della Delibera della Giunta Regionale recante la programmazione

Riga 5: inserire l'importo esatto assegnato con il Decreto Ministeriale recante il Piano di riparto (risorse statali)

Riga 6: inserire in valore assoluto i fondi regionali programmati per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia (cosiddetto "cofinanziamento regionale" - art. 6 Piano pluriennale). Non ricadono nell'ambito del cofinanziamento le spese per il personale direttamente assunto dai soggetti gestori pubblici o privati convenzionati.

Riga 7: calcolare in percentuale il valore dello stanziamento di fondi regionali rispetto al fondo statale (min. 25%)

Riga 8: inserire la quota parte delle risorse destinata al finanziamento di sezioni primavera e/o Poli per l'infanzia (per le Regioni o Province autonome che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi dell'infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, inferiore alla media nazionale secondo i dati ISTAT l'importo di norma non è inferiore al 5% delle risorse statali ed è finanziabile con risorse statali o relative al cofinanziamento regionale- art. 3 c. 3 Piano pluriennale)

Riga 10: inserire in valore assoluto e in percentuale gli importi dello stanziamento statale (caselle H10 - I10) e di quello regionale (J10 - K10) programmati sugli interventi di tipologia A (edilizia)

Righe 11-18: indicare, apponendo le crocette sulle voci SÌ/NO, le tipologie di interventi di edilizia programmati e il numero dei Comuni coinvolti. Se uno stesso Comune è coinvolto in più tipologie, riportarlo in ciascuna riga.

Righe 19-29: procedere come sopra relativamente agli interventi di tipologia B (spese di gestione)

Righe 30-34: procedere come sopra relativamente agli interventi di tipologia C (formazione e coordinamento pedagogico). N.B. Le risorse programmate sugli interventi di tipologia C di norma non possono essere inferiori al 5% dell'intero importo assegnato con decreto ministeriale di riparto; per il raggiungimento della quota possono essere utilizzate anche risorse afferenti al cofinanziamento regionale (art. 3 c. 3 Piano pluriennale)

N.B. La somma degli importi in euro indicati nelle caselle H10-H19-H30 deve corrispondere all'importo complessivo assegnato dal Ministero nel decreto di riparto; la somma delle relative percentuali indicate nelle caselle I10-I19-I30 deve corrispondere al 100%.

La somma degli importi in euro indicati nelle caselle J10-J19-J30 deve corrispondere all'importo complessivo del cofinanziamento regionale; la somma delle relative percentuali indicate nelle caselle K10-K19-K30 deve corrispondere al 100%.

 

FOGLIO 2 "Interventi Comuni beneficiari"

Per ciascun Comune (in forma singola o associata) vanno riportati:

Colonna C: il numero di conto di Tesoreria Unica

Colonna D: la/e tipologia/e di intervento programmata/e (vedi legenda riportata in fondo al foglio)

Colonna E: il Codice Unico di Progetto (CUP) necessario per tutti gli interventi di investimento. Nel caso di Comune interessato da più progetti di investimento, utilizzare più righe inserendo un codice per ciascun progetto con il relativo importo assegnato.

Colonna F: l'indicazione (attraverso l'apposizione di una crocetta) se il Comune è tra quelli interessati ad interventi legati alla quota vincolata del 5% per il finanziamento delle sezioni primavera e/o dei Poli per l'infanzia

Colonna G: l'indicazione (attraverso l'apposizione di una crocetta) se il Comune è tra quelli interessati ad interventi legati alla quota vincolata del 5% per il finanziamento del coordinamento pedagogico e/o della formazione in servizio del personale docente/educativo

Colonna H: la/e finalità perseguita/e dagli interventi programmati (vedi legenda riportata in fondo al foglio)

Colonna I: la quota di risorse stanziate dal Comune per lo specifico intervento finanziato con le risorse statali (art. 8 c. 4 d.lgs. 65/2017)

Colonna J: l'importo assegnato al Comune con la prima quota di finanziamento per il 2021 (primo decreto di riparto, in continuità con il 2020, per complessivi euro 264.000.000,00)

Colonna KJ: l'importo assegnato al Comune con la seconda quota di finanziamento per il 2021 (secondo decreto di riparto per complessivi euro 43.500.000,00)

N.B.: l'importo complessivo non deve superare lo stanziamento assegnato alla Regione dal decreto ministeriale di riparto (prestare attenzione agli arrotondamenti sui centesimi praticati dalle formule di calcolo di Excel)

N.B. Qualora un Comune sia risultato destinatario solo della prima o solo della seconda quota di finanziamento, esso comparirà solo in una delle due colonne I o J. Qualora, viceversa, sia risultato destinatario di quote sia del primo sia del secondo finanziamento per il 2021, comparirà in entrambe le colonne.

Colonna L: l'importo complessivo del finanziamento statale che la Regione ha assegnato a ciascun Comune per l'e.f. 2021.

ATTENZIONE: l'importo assegnato a ciascun Comune non può essere inferiore a euro 1.000,00 (art. 3 c. 5 Piano pluriennale).

N.B.: l'importo complessivo non deve superare lo stanziamento assegnato alla Regione dal decreto ministeriale di riparto (prestare attenzione agli arrotondamenti sui centesimi praticati dalle formule di calcolo di Excel)

Colonna M: l'indicazione della quota parte del finanziamento statale dedicata al finanziamento di sezioni primavera

e/o Poli per l'infanzia (se per quel Comune è stata crocettata la colonna E)

Colonna N: l'indicazione della quota parte del finanziamento regionale dedicata al finanziamento di sezioni primavera

e/o Poli per l'infanzia (se per quel Comune è stata crocettata la colonna E)

Colonna O: l'indicazione della quota parte del finanziamento statale dedicata al finanziamento del coordinamento pedagogico e/o della formazione in servizio del personale educativo/docente (se per quel Comune è stata crocettata la colonna F)

Colonna P: l'indicazione della quota parte del finanziamento regionale dedicata al finanziamento del coordinamento pedagogico e/o della formazione in servizio del personale educativo/docente (se per quel Comune è stata crocettata la colonna F)

 

FOGLIO 3 "Obiettivi di risultato"

Per ciascuno dei 4 obiettivi indicati inserire:

- i dati relativi alla propria Regione al 31.12.2018 per i servizi educativi, al 31.12.2019 per la scuola dell'infanzia desumendoli dall'ALLEGATO D (colonne C-D-G-J)

- i valori attesi sul medesimo obiettivo alla data del 31.12.2022 (viene quindi richiesta la definizione di un traguardo da raggiungere attraverso l'impiego delle risorse assegnate dalle Stato e stanziate dalla Regione e dai Comuni)

 

b) NOTA METODOLOGICA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO

LA SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E RENDICONTARE L'IMPIEGO DI TUTTE LE RISORSE STATALI E REGIONALI (non è previsto dalle norme il monitoraggio parziale)

LA SCHEDA NON DEVE ESSERE MODIFICATA IN ALCUN MODO (es. attraverso l'aggiunta/l'eliminazione di righe, colonne o caselle o l'apposizione di postille)

LA SCHEDA DEVE ESSERE INVIATA IN FORMATO EXCEL

Riga 2: inserire la Regione

Per ciascuna tipologia di intervento (A= edilizia; B= gestione; C= formazione e coordinamento pedagogico) inserire:

Colonna D: le risorse statali programmate nell'anno di riferimento

Colonna E: le risorse regionali programmate nell'anno di riferimento

N.B. I totali riportati nelle caselle D29 ed E29 devono corrispondere rispettivamente a quanto assegnato con decreto ministeriale di riparto e a quanto stanziato a titolo di cofinanziamento regionale (quest'ultimo importo non può essere inferiore al 25% delle risorse statali)

In "monitoraggio finanziario" per ciascuna tipologia di azione specifica (es. A1= Nuove costruzioni adibite a servizi educativi, A2= Restauro, risanamento, messa in sicurezza in strutture per servizi educativi ecc.) indicare:

a: la quota parte di risorse statali programmata (la somma totale riportata alla casella F29 deve corrispondere alle risorse statali assegnate con decreto di riparto)

b: la quota parte di risorse regionali programmata (la somma totale riportata alla casella G29 deve corrispondere alle risorse regionali stanziate a titolo di cofinanziamento)

c: il totale di risorse (statale + regionale) programmate (sommare a+b) (l'importo riportato nella casella H29 deve dare conto di tutte le risorse statali e regionali assegnate ai Comuni per l'e.f.)

d: la quota parte di risorse stanziate dal Comune sullo specifico intervento ai sensi dell'art. 8 comma 4 del d.lgs. 65/2017

e: il totale delle risorse (statali + regionali + comunali) IMPEGNATE alla data del 30 luglio dell'anno in cui si effettua il monitoraggio

e1: del totale delle risorse impegnate, la quota parte derivante dal finanziamento statale impegnata sull'azione programmata

e2: del totale delle risorse impegnate, la quota parte del finanziamento statale eventualmente derivata da economie (es. parte di risorse inizialmente programmate sull'azione A1 risultanti come economie a seguito di gara d'appalto reinvestite in azione B2 - N.B. Si fa sempre riferimento alle assegnazioni relative al medesimo e.f. - art. 3 c. 6 Piano pluriennale)

f: le risorse di provenienza statale e regionale NON IMPEGNATE alla data del 30 luglio dell'anno in cui si effettua il monitoraggio

g: la quota parte delle risorse NON IMPEGNATE derivante dal finanziamento statale

In "monitoraggio quantitativo" inserire per ciascuna tipologia di azione specifica:

colonna O: il numero di interventi previsti in sede di programmazione colonna P: il numero di interventi effettivamente realizzati (conclusi) colonna Q: il numero di interventi iniziati ma non ancora conclusi

colonna R: il numero di Comuni coinvolti (contare ciascun Comune una volta sola, anche se coinvolto in più interventi dettagliati afferenti al medesimo tipo (es. tre nuove costruzioni adibite a servizi educativi - intervento dettagliato A1

- il Comune si conta una sola volta anche se sono tre le nuove costruzioni; se, invece, il medesimo Comune, oltre alla costruzione di uno o più servizi educativi - A1 -, impiega risorse nella riqualificazione degli arredi - A 5 -, occorre conteggiarlo sia nella voce A1 sia nella voce A5)

Riga 31: inserire il numero di Comuni che hanno impegnato tutte le risorse assegnate (il Comune va contato una sola volta anche se ha realizzato più tipologie di intervento - il Comune conteggiato nella riga 31 non può essere conteggiato nella riga 32)

Riga 32: inserire il numero di Comuni che hanno impegnato parzialmente le risorse assegnate (il Comune va contato una sola volta anche se ha realizzato più tipologie di intervento - il Comune conteggiato nella riga 32 non può essere conteggiato nella riga 31)

Riga 33: inserire una breve relazione illustrativa ed eventuali sintetiche annotazioni aggiuntive

 

Allegato D -Indicatori ISTAT e dati MI

Allegato