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Decreto M.I. 07.04.2022, n. 87

Decreto di riparto della prima quota di risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato zerosei e.f. 2021.

Art. 4 - Assegnazione, erogazione e rendicontazione

1. Le regioni che intendano finanziare gli enti locali attraverso una programmazione diversa da quella prevista per l'e.f. 2020 o stabilita dai decreti direttoriali adottati dal Ministero in procedura sostitutiva, entro il termine perentorio del 10 agosto 2021, sentiti i rappresentanti delle ANCI regionali, con un'unica comunicazione trasmettono alla DGOSVI-MI la nuova programmazione regionale dell'importo afferente alle risorse dell'e.f. 2021 di cui alla tabella 1. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse elaborato dalle regioni deve indicare, ove previsto per l'intervento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento. La programmazione regionale è trasmessa unitamente alla scheda riassuntiva in formato excel contenente anche l'elenco dei comuni, in forma singola o associata, beneficiari del fondo, l'importo spettante e il relativo Conto di tesoreria e, per i comuni che utilizzano le risorse per progetti di investimento, del Codice Unico di Progetto (CUP) (allegato A).

2. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare i rispettivi interventi con risorse a carico del proprio bilancio. Le relative quote sono accantonate per essere versate all'Entrata del bilancio dello Stato.

3. Le risorse, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del Decreto legislativo, sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni, in forma singola o associata, indicati nella programmazione regionale relativa all'e.f. 2020, nei decreti direttoriali adottati dal Ministero in procedura sostitutiva per il 2020, o nella diversa programmazione regionale comunicata ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per garantire l'efficacia degli interventi a ciascun comune è erogato un importo non inferiore a euro 1.000,00. L'erogazione avviene di norma entro quindici giorni dall'efficacia del presente decreto.

4. Entro il 30 agosto 2024 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono alla DGOSVI-MI la scheda di monitoraggio degli interventi posti in essere con la totalità delle risorse relative all'e.f. 2021 secondo il modello allegato al Piano di azione nazionale pluriennale. La restituzione della scheda di monitoraggio debitamente compilata è condizione essenziale per l'erogazione del Fondo relativo al riparto delle risorse afferenti all'e.f. 2025.