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Decreto legge 09.08.2022, n. 115

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (G.U. 09.08.2022, n. 185)

Capo III - Regioni ed enti territoriali

Art. 17 - Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici

1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»;

c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2022 e 2023».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati per l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

4. Per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Emilia-Romagna , in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro per l'anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024 , destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e agli allestimenti finali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

5. Per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Lombardia, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022. Al relativo onere, pari a 600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediate corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.?

7. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 nonché i titolari degli uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 sono autorizzati a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza.

7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente in favore degli orfani, delle parti di unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dei coniugi delle vittime dei citati eventi sismici.12

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Comma sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, D.L. 11.01.2023, n. 3, conv. con modif. da L. 10.03.2023, n. 21.