Decreto M.I. 16.08.2022, n. 226
1. Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono progettate a livello territoriale tenendo conto del bilancio di competenze di cui all'articolo 5, comma 3 e sulla base della conseguente rilevazione dei bisogni formativi. Le iniziative si caratterizzano per l'adozione di metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente attinenti all'insegnamento.
2. Ogni docente in periodo di prova, in conseguenza del patto per lo sviluppo professionale di cui all'articolo 5, segue obbligatoriamente laboratori formativi per complessive 12 ore di attività, con la possibilità di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale.
3. Le attività di cui al comma 2 si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore. È prevista l'elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente neoassunto nel portfolio professionale di cui all'articolo 11.
4. Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree trasversali, fermo restando che altri temi potranno essere inseriti in base a bisogni formativi specifici dei diversi contesti territoriale e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento:
a. Gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza;
b. Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;
c. Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti;
d. Inclusione sociale e dinamiche interculturali;
e. Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare r
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