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Decreto M.I. 08.08.2022, n. 219

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Art. 2 - Ripartizione dotazione organica

1. Entro il limite riportato nella colonna "f" della tabella "A", il dirigente dell'ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all'articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2003, la ripartizione dei posti dell'organico di diritto, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari, anche suddivisi tra gradi di istruzione differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.