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Decreto legge 21.09.2021, n. 127

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (G.U. 21.09.2021, n. 226)

Art. 5 - Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (soppressa)

b) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente

«c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo»;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.: