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Decreto legge 21.09.2021, n. 127

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (G.U. 21.09.2021, n. 226)

Art. 3 bis - Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa

1. Dopo l'articolo 9-octies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

«Art. 9-novies. - (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa) - 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».