Avviso M.I. 02.09.2021, n. 20713
1. La selezione delle istituzioni scolastiche, ai fini dell'autorizzazione all'attivazione del percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE, è demandata ad una apposita Commissione tecnica, nominata dal Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.
2. La selezione di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:
a) regolarità dell'istanza pervenuta e completezza della documentazione allegata, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste all'art. 4;
b) piena corrispondenza tra numero di adesioni al percorso CAIM/CAIE e ricomposizione delle classi
Esempio n. 1:
N. 1 classe CAIM autorizzata con 25 studenti - adesione di tutti gli studenti al percorso sperimentale - trasformazione della classe CAIM in classe CAIM/CAIE
Esempio n. 2:
N. 2 classi CAIM autorizzate con complessivi 52 studenti - adesione parziale degli studenti pari a n. 25 al percorso sperimentale - mantenimento di n. 1 classe CAIM con 27 studenti e trasformazione della 2^ classe in CAIM/CAIE con 25 studenti
c) mancata o parziale corrispondenza tra numero di adesioni al percorso CAIM/CAIE e ricomposizione delle classi nei limiti di quelle già autorizzate
Esempio n.1:
N. 3 classi CAIM autorizzate con 85 studenti - adesione di studenti al percorso sperimentale pari a n. 15 unità - impossibilità, anche in presenza di deroga al numero minimo di studenti per la formazione della classe, a ricomporre le classi con la previsione di n. 1 classe CAIM/CAIE in quanto le rimanenti n. 2 classi CAIM non rispetterebbero il limite massimo di alunni
Esempio n. 2:
N. 1 classe CAIM autorizzata con 25 studenti - adesione di studenti al percorso sperimentale integrato pari a n. 22 unità - impossibilità a trasformare la classe da CAIM a CAIM/CAIE in quanto gli studenti che non hanno optato per la sperimentazione non troverebbero conferma nell'iscrizione già effettuata.
Nelle ipotesi di cui alla presente lettera è opportuno che le istituzioni scolastiche adottino iniziative preventive alla presentazione dell'istanza, risolutive della mancata o parziale corrispondenza.
3. Operata la selezione sulla base dei criteri di cui al comma precedente, qualora il numero degli istituti presso cui è possibile attivare il percorso sperimentale integrato sia maggiore di 20 unità si procede ad ulteriore selezione tenuto conto del seguente criterio:
- istituti con un numero di classi CAIM che consenta l'attivazione di entrambi i percorsi in quanto tale assetto garantisce un'offerta formativa più ampia e diversificata.
4. L'elenco delle istituzioni scolastiche selezionate per l'attivazione del percorso sperimentale integrato sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e comunicato alle scuole interessate nonché agli Uffici scolastici regionali e agli Ambiti territoriali provinciali di riferimento