Decreto legislativo 04.10.2021, n. 150
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, le parole: «Nel censimento generale della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «Nel censimento della popolazione» e dopo le parole: «é tenuto a rendere» sono inserite le seguenti: «, ogni dieci anni,».
2. All'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in via telematica. Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, garantendo anche misure idonee ad assicurare modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica.».