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Delibera Consiglio dei Ministri 05.10.2021

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione. (G.U. 09.04.2022, n. 84)

Art. 7 - Finanziamento con finalità perequativa

1. Le risorse corrispondenti alla quota perequativa sono erogate alle regioni individuate con il decreto di riparto previa acquisizione della programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 e della relativa scheda riepilogativa annuale di cui al comma 3 dell'art. 5.

2. Il mancato invio entro i termini previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, ultimi periodi, della programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 e della relativa scheda riepilogativa di cui al comma 3 del medesimo articolo determina la decadenza dall'assegnazione della relativa quota perequativa. Le risorse corrispondenti alla quota perequativa oggetto di decadenza sono ripartite, a valere sul riparto per l'annualità successiva, tra le altre regioni individuate dal medesimo decreto di riparto che non sono incorse nella decadenza della quota. Acquisite le programmazioni, su richiesta della DGOSVI - MI, la DGRUF - MI adotta il decreto direttoriale con il quale sono erogate le risorse finanziarie ai comuni delle regioni beneficiarie della quota perequativa ripartita e, nel caso in cui le suddette risorse risultino andate in perenzione, mette in atto ogni azione volta a richiederne la reiscrizione in bilancio al fine di poterle impegnare ed erogare.