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Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 28.10.2021

Bando per l'anno 2021 per l'assegnazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Formula iniziale

IL CAPO DIPARTIMENTO

Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale", ed in particolare l'articolo 1, concernente le fonti di alimentazione, le finalità ad esso riferibili, nonché le modalità di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ed in particolare l'articolo 1, comma 390, con cui si dispone che "A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392";

Visto, infine l'articolo 1, comma 392 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui si dispone che "I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge

26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa".

Visto il D.P.C.M. 4 maggio 2020, recante le Disposizioni applicative e criteri per l'accesso ai contributi previsti a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti, dall'articolo 1, commi 389, 390, 391 e 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto, in particolare, l'articolo 8 del sopracitato D.P.C.M. 4 maggio 2020, che prevede che con decreti del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono emanati annualmente i bandi per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1 e all'articolo 4 del medesimo decreto, con indicazione dei termini e delle modalità per l'invio delle domande, i criteri di ammissione, le risorse disponibili, nonché, sulla base delle risorse annualmente disponibili e del numero delle istituzioni scolastiche legittimate a presentare la domanda, l'importo per il quale è assicurato, a ciascuna istituzione scolastica richiedente in possesso dei requisiti prescritti, il rimborso della spesa sostenuta nella misura massima consentita del 90 per cento della stessa;

Visto il bando emanato con proprio decreto del 22 luglio 2021, con il quale è stabilito, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche che intendono accedere al contributo presentano domanda a partire dal 1° ottobre e sino al 31 ottobre 2021;

Ravvisata l'esigenza per le istituzioni scolastiche di disporre di un ulteriore periodo per la programmazione delle attività necessarie all'ammissione al contributo;

Ritenuto opportuno, pertanto, prorogare il termine per la presentazione delle domande di accesso al contributo sino al 30 novembre 2021, in modo da consentire alle istituzioni scolastiche un più adeguato spazio temporale di programmazione e di effettuazione degli acquisti di abbonamenti ai giornali;

Sentita la Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico del Ministero dell'Istruzione;

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