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Decreto M.I. 01.10.2021, n. 294

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'Art. 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto l'Art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che con effetto dal 1°gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 del medesimo Art. che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", e in particolare l'Art. 72, comma 11, come sostituito dall'Art. 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", e in particolare l'Art. 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", e in particolare l'Art. 2, commi 4 e 5;

Visto l'Art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio

scolastico regionale;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'Art. 12, che fissa al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

Vista la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della Funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'Art. 24 del citato decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011;

Vista la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'Art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114;

Considerato che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;

Vista la Circolare INPS n. 5 del 11 gennaio 2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;

Considerato che, ai sensi dell'Art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

Decreta