Ordinanza Ministero della Salute 26.11.2021
1. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria è interdetto il traffico aereo da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini.
2. Le compagnie aeree, le società e gli enti pubblici e privati che gestiscono gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri sono tenuti a garantire la massima diffusione di quanto disposto dalla presente ordinanza. Le autorità preposte ai controlli di frontiera attuano le disposizioni della presente ordinanza e di ogni misura attuativa adottata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dalle altre autorità competenti.