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Ordinanza Ministero della Salute 26.11.2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 27.11.2021, n. 283)

Art. 2 -

1. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria è interdetto il traffico aereo da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini.

2. Le compagnie aeree, le società e gli enti pubblici e privati che gestiscono gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri sono tenuti a garantire la massima diffusione di quanto disposto dalla presente ordinanza. Le autorità preposte ai controlli di frontiera attuano le disposizioni della presente ordinanza e di ogni misura attuativa adottata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dalle altre autorità competenti.