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Legge 08.11.2021, n. 163

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. (G.U. 19.11.2021, n. 276)

Art. 4 - Ulteriori titoli universitari abilitanti

1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;

b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;

c) determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;

d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b);

f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui ricognizione è rimessa ai regolamenti medesimi.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.