Legge 05.11.2021, n. 162
1. All'articolo 25 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «discriminando» sono inserite le seguenti: « le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «o un comportamento » sono inserite le seguenti: «, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro,» e dopo la parola: «mettere» sono inserite le seguenti: «i candidati in fase di selezione e»;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:
a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera».
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