IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 26.11.2021, n. 172

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (G.U. 26.11.2021, n. 282)

Capo II - Impiego delle certificazioni verdi covid-19

Art. 4 - Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 9-bis, comma 1:

1) alla lettera a) le parole «, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) alberghi e altre strutture ricettive»;

3) alla lettera d), dopo le parole: «limitatamente alle attività al chiuso» sono inserite le seguenti: «, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità»;

c) all'articolo 9-quater:

1) al comma 1:

1.1 alla lettera b) le parole «, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti» sono soppresse;

1.2 alla lettera c), dopo le parole «di tipo» é inserita la seguente: «interregionale,»;

1.3 alla lettera e) le parole «, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale» sono soppresse;

1.4 alla lettera e-bis) le parole «titoli di viaggio.» sono sostituite dalle seguenti: «titoli di viaggio;»;

1.5 dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: «e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.»;

2) al comma 2, le parole «esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.».

c-bis) all'articolo 9-septies, comma 1, dopo le parole: «a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande,».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.