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Decreto legge 06.11.2021, n. 152

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (G.U. 06.11.2021, n. 265)

Titolo II - Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR

Capo IV - Servizi digitali e disposizioni in materia di crisi d'impresa

Art. 38 quater - Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 - salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico».