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Decreto legge 06.11.2021, n. 152

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (G.U. 06.11.2021, n. 265)

Titolo II - Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR

Capo IV - Servizi digitali e disposizioni in materia di crisi d'impresa

Art. 34 bis - Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «3.100 unità». Ai fini dell'incremento del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali determinato ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per l'anno 2022, di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024, di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026, di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028, di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.