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Decreto legge 06.11.2021, n. 152

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (G.U. 06.11.2021, n. 265)

Titolo II - Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR

Capo IV - Servizi digitali e disposizioni in materia di crisi d'impresa

Art. 28 - Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati

1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

2. Al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio di cui al comma 1, consentire l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentite e l'AgID e la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.

3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1, al fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

3-bis. Al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di consentire l'accelerazione degli investimenti ivi previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ad acta» sono soppresse;

b) dopo le parole: «delle predette» è inserita la seguente: «nuove»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo».