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Decreto legge 06.11.2021, n. 152

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (G.U. 06.11.2021, n. 265)

Titolo II - Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR

Capo I - Ambiente

Art. 17 bis - Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale

1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.8

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Comma così modificato dall'art. 11, comma 5, D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. con modif. da L. 24.02.2023, n. 14.