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Decreto legge 06.11.2021, n. 152

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (G.U. 06.11.2021, n. 265)

Titolo I - Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del pnrr per il 2021

Capo VI - Università e ricerca

Art. 12 - Borse di studio per l'accesso all'università

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo. Al riparto di cui al periodo precedente le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento.6

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Comma così modificato dall'art. 19, comma 6 bis, D.L. 27.01.2022, n. 4, conv. con modif. da L. 28.03.2022, n. 25.