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Decreto legge 06.11.2021, n. 152

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (G.U. 06.11.2021, n. 265)

Titolo I - Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del pnrr per il 2021

Capo I - Turismo

Art. 3 - Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo

1. Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.

2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19 », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004.

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate dalla società SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EUItalia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9-bis. Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».