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Decreto M.I. 18.11.2021, n. 2215

Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. (G.U. 23.11.2021, n. 93)

Art. 4 - Diario e sede di svolgimento della prova d'esame

1. Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nella stessa data è pubblicato sul sito del Ministero l'avviso contenente il calendario della prova scritta, distinta per insegnamento o tipologia di posto, tenuto conto delle previsioni di sicurezza, come determinate dalla normativa vigente. Della pubblicazione del suddetto avviso è data comunicazione anche sui siti degli Uffici scolastici regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi o connessi all'emergenza sanitaria, mediante apposito avviso sul sito del Ministero dell'istruzione e degli Uffici scolastici regionali.

2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

3. La vigilanza durante la prova è affidata dall'USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, che possono essere supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall'USR sul cui territorio si svolge la prova. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice di cui al Decreto Ministeriale 9 aprile 2019, n. 329, come richiamato dal Decreto Ministeriale 05 novembre 2021, n. 325. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

4. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.

5. In base a quanto previsto dall'articolo 10, comma 7 del decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, i candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.

6. Le prove, scritte e orali, del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.