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Decreto M.I. 09.11.2021, n. 326

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106. (G.U. 22.02.2022, n. 44)

Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali ai posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

2. In sede di prima applicazione, i presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori dell'Accademia Nazionale di Danza. I membri della commissione sono scelti tra i docenti delle Accademie di Danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei rispettivi corpi di ballo. I presidenti delle commissioni giudicatrici della classe di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori universitari dei SSD L-LIN/01 o L-LIN/02 e i componenti tra i docenti in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 12 e 13.

3. Per le procedure concorsuali indette con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, non è prevista, in attuazione dell'articolo 59, comma 11, del Decreto Legge, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 18 del medesimo articolo.