Decreto M.I. 09.11.2021, n. 326
1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali ai posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
2. In sede di prima applicazione, i presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori dell'Accademia Nazionale di Danza. I membri della commissione sono scelti tra i docenti delle Accademie di Danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei rispettivi corpi di ballo. I presidenti delle commissioni giudicatrici della classe di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori universitari dei SSD L-LIN/01 o L-LIN/02 e i componenti tra i docenti in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 12 e 13.
3. Per le procedure concorsuali indette con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, non è prevista, in attuazione dell'articolo 59, comma 11, del Decreto Legge, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 18 del medesimo articolo.