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Decreto M.I. 09.11.2021, n. 326

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106. (G.U. 22.02.2022, n. 44)

Art. 17 - Formazione delle commissioni giudicatrici

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.

2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.

3. L'istanza è presentata secondo le indicazioni e le modalità previste dai bandi.

4. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale competente.

5. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13;

b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14;

c. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1;

d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'articolo 16. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera f) è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;

e. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;

f. l'Università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;

g. il curriculum vitae;

h. il consenso al trattamento dei dati personali.

6. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'articolo 14, comma 4.

7. Gli aspiranti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione.

8. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR.

9. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

10. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.

11. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 8; in seconda istanza operando secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 2 e ai commi 12 e 13 del presente articolo.

12. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l'incarico.

13. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'articolo 24, comma 3 lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei settori scientifico disciplinari o accademico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno.

14. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.