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Decreto M.I. 09.11.2021, n. 326

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106. (G.U. 22.02.2022, n. 44)

Art. 12 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 e sono individuati ai sensi dell'articolo 17.

3. Ai fini dell'accertamento dell'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.

4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.

6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 404, comma 11, del Testo Unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12, del medesimo articolo. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 7.

7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.