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Decreto M.I. 05.11.2021, n. 325

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. (G.U. 22.02.2022, n. 44)

Formula iniziale

IL MINISTRO

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3bis della legge 27 dicembre 1997, n.449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina delle modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

Visto la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, "all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione", l'articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l'articolo 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e in particolare l'articolo 1, in base al quale la scuola dell'infanzia "contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese"; l'articolo 5, che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale "l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e in particolare l'articolo 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

Visto la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;

Visto la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, recante "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario" ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove di esame e i relativi programmi";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 329, recante "Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del

personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno";

Visto l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 330, concernente "Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 200, concernente "Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno";

Visto la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, e le altre conformi, con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;

Ravvisata la necessità di procedere alla revisione dei citati decreti ministeriali 9 aprile 2019, n. 327 e 20 aprile 2020, n. 200 alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali;

Considerato che l'articolo 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente possano partecipare esclusivamente i candidati muniti del titolo di abilitazione all'insegnamento per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto e, per i posti di sostegno, i soli candidati muniti del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

Visto la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Acquisito il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 65 del 4 novembre 2021;

Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del CSPI relativa all'articolo 3, comma 1, in quanto già prevista nel testo;

Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme vigenti in materia e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di prevedere l'esonero dal servizio per i componenti delle commissioni esaminatrici, trattandosi di ipotesi non prevista dalla normativa vigente;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di aumentare la durata della prova scritta da 100 a 120 minuti, in quanto la tempistica prevista appare congrua e sufficiente in relazione alle prove previste ed analoga alle procedure già espletate;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'articolo 8, comma 1, trattandosi di termine congruo in relazione alla tipologia delle prove;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'articolo 11, comma 3, in quanto l'articolo 59, comma 10, lett. d) del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede espressamente che la graduatoria sia formulata nel limite dei posti messi a concorso;

Ritenuto di non dover modificare l'Allegato B relativo alla valutazione dei titoli in quanto coerente ed omogeneo con analoghe procedure;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

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