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Decreto M.I. 05.11.2021, n. 325

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. (G.U. 22.02.2022, n. 44)

Art. 7 - Valutazione delle prove e dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.

3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 8. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.

4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'articolo 10 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti.