Decreto M.I. 05.11.2021, n. 325
1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.
3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 8. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'articolo 10 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti.