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Decreto M.I. 05.11.2021, n. 325

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. (G.U. 22.02.2022, n. 44)

Art. 12 - Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'articolo 3. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile.

4. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.

5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria per ciascuna delle procedure (infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria) per le quali si concorre, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

6. Ai sensi dell'articolo 400, comma 02, del Testo Unico, i bandi di concorso sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico, che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.

7. I bandi disciplinano:

a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'articolo 3;

b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;

c. l'organizzazione delle prove concorsuali;

d. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;

e. i documenti richiesti per l'assunzione;

f. l'informativa sul trattamento dei dati personali.

8. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.

9. I bandi dei concorsi emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

10. La riserva di cui al comma precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.