Decreto legislativo 08.11.2021, n. 200
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Clausola di invarianza finanziaria). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.