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Ordinanza 29.03.2021, n. 107

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2021/2022.

Formula iniziale

Il Ministro dell'istruzione

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale";

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante "Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001- 2002";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE";

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante "Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica - a.s. 2004-2005";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante "Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica - a.s. 2005-2006";

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante "Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica - a.s. 2007- 2008";

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", per il quadriennio giuridico 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e ricerca" per il triennio giuridico ed economico 2016 - 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019;

Vista l'ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale della scuola 2021/2022;

Ritenuto di dover dettare, ai sensi dell'articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2021/2022, specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche;

Considerato che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, e incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola;

Ritenuto di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest'anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale;

Sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e ricerca;

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