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Ordinanza 29.03.2021, n. 107

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2021/2022.

Art. 6 - Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi. Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi

1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affissa all'albo dell'Ufficio scolastico regionale, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679.

2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.

3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, alla competente ragioneria territoriale dello stato.

4. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale all'Ordinario diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.

5. L'intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro il 24 giugno 2021 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l'avvenuta assunzione di servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico all'Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e alla competente ragioneria territoriale dello stato.