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Ordinanza M.I. 29.03.2021, n. 106

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/22.

Capo II - Personale docente

Art. 9 - Indicazioni delle preferenze

1. Le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.

2. Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a) istituzione scolastica;

b) distretto;

c) comune;

d) provincia.

Relativamente al caso di cui alla lettera a), la preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti comuni ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese va espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico. I CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex CTP). Qualora nel comune di assistenza non vi siano scuole esprimibili andrà indicata per prima una scuola del comune viciniore secondo le attuali prossimità. Nel caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore, ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.

3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 19.

4. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere b), c) e d) comportano, pertanto, che l'assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi istituzione scolastica compresa, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente è assegnata la prima istituzione scolastica con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e l'istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica e al docente che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica con posto disponibile.

5. In caso di preferenza sintetica possono inoltre essere espresse le seguenti disponibilità:

a) istruzione degli adulti, che comprende:

i. corsi serali degli istituti di secondo grado;

ii. centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti;

b) sezioni carcerarie ove esprimibili;

c) sezioni ospedaliere;

d) licei europei.

6. L'indicazione delle disponibilità di cui al comma 5 vale per l'assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di percorsi; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione alle istituzioni scolastiche sedi di tali percorsi e, pertanto, gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non sono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

7. Il personale che ha espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

8. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.

9. Le preferenze devono essere espresse indicando l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito del MI, nell'apposita sezione Mobilità. La denominazione ufficiale delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro e il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima è considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le istituzioni scolastiche sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.

10. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'istituzione scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui il richiedente è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, l'interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente al comune o distretto sub-comunale di titolarità.

11. I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità, qualora ne abbia titolo avendo assolto i vincoli di permanenza di cui alla normativa vigente, solo per tale tipologia di posto, per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo.

12. In merito alle precedenze si richiama quanto definito dall'articolo 13, comma 1 del CCNI 2019. Per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto è possibile indicare prime preferenze relative ad altre province.

13. Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, ovvero qualora nessuno dei posti richiesti sia disponibile, sarà movimentato d'ufficio secondo la catena di prossimità tra comuni che sarà pubblicata nella sezione Mobilità del sito del MI partendo dal comune comprendente la scuola di precedente titolarità. La mobilità avviene su tutte le istituzioni scolastiche disponibili a partire dal comune corrispondente alla precedente titolarità; per ciascun comune, in subordine, sono considerate le disponibilità dell'istruzione per adulti. In caso di domanda condizionata, qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, il docente non è riassorbito se sono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

14. Il docente che intenda usufruire della possibilità di trasferirsi all'interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia a seguito di provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all'Ufficio di ambito territoriale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo, a domanda, ad una istituzione scolastica della medesima. In tal caso, l'attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il docente è considerato alla pari di un docente in esubero su provincia. Per mantenere la titolarità, detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri docenti, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.

15. Le cattedre orario esterne possono essere costituite anche tra scuole appartenenti a comuni diversi (articolo 11, comma 6 del CCNI 2019), consentendosi anche cattedre ad orario esterne tra corso diurno e corso serale e viceversa. Analogamente a quanto previsto al comma 6 dell'articolo 11 del CCNI 2019, l'assegnazione avverrà se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.