Ordinanza M.I. 29.03.2021, n. 106
Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/22.
Capo II - Personale docente
1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del CCNI 2019 i docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero, nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso.
2. I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio, ma solo di completarlo.