Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 53
1. Per la Regione autonoma Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché le disposizioni normative regionali.
2. Per la Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché le disposizioni normative provinciali.
3. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno- italiano del Friuli Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza. La parte del colloquio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) è relativa alla lingua slovena. Una parte del colloquio è riservata all'accertamento della padronanza dell'italiano.
4. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'Istruzione, nel caso in cui sia indispensabile adattare l'applicazione della presente ordinanza all'evoluzione della situazione epidemiologica nei Paesi in cui operano le scuole italiane all'estero.