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Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 53

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 22 - Assenze dei candidati. Sessione straordinaria

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d'esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

2. Qualora non sia possibile sostenere la prova d'esame ai sensi del comma 1 entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di sostenere la prova in un'apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza.

3. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all'USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

4. Qualora nel corso dello svolgimento della prova d'esame un candidato sia impossibilitato a proseguire o completare il colloquio, il presidente stabilisce, con propria deliberazione, in quale modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, secondo quanto disposto nei commi 1 e 2.