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Nota I.N.A.I.L. 17.03.2021, n. 3159

Procedura riguardante la denuncia di infortunio all'Inail per il personale scolastico positivo al SARS-CoV-2.

In riscontro alla nota del 26 febbraio della Direzione generale per il personale scolastico (all.1) e alla nota del 10 febbraio 2021 dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia (all.2-7) si forniscono le informazioni richieste.

1° quesito

si chiede se il personale scolastico possa essere considerato incluso in quei casi residuali, anch'essi meritevoli di tutela, che fanno scattare la presunzione semplice.

Si conferma che, come indicato nella circolare Inail 13/2020, sono da ricomprendere nelle situazioni di elevato rischio di contagio tutte le attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza.

Nel caso della scuola gli insegnanti e le altre tipologie di personale scolastico, come ad esempio i dirigenti scolastici, il personale ATA, gli impiegati delle segreterie, gli assistenti tecnici, gli educatori e simili, qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza, sono senz'altro esposti ad un elevato rischio di contagio, in quanto l'attività lavorativa presuppone il contatto con l'utenza, vale a dire con gli studenti e con altri soggetti.

Si specifica, inoltre, che nell'ipotesi di contagio in occasione di lavoro la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.

Si sottolinea che l'eventuale responsabilità del datore di lavoro non è certo conseguenza automatica del contagio del lavoratore in occasione di lavoro, ma può derivare soltanto dall'accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, come stabilito dall'articolo 29-bis del decreto-legge 23/2020 convertito dalla legge 40/2020[1], nonché dall'inosservanza dei protocolli e delle prescrizioni regionali.

2° quesito

(...) vengono sottoposte dai dirigenti scolastici del territorio situazioni in cui il medico certificatore non trasmette la prescritta certificazione medica all'INAIL, mentre il dipendente apre l'infortunio tramite patronato.

In un caso, in particolare, l'INAIL ha sollecitato il dirigente scolastico ad effettuare la denuncia/comunicazione di infortunio, pur senza che vi fosse evidenza che il contagio fosse avvenuto a scuola. Tale sollecitazione parrebbe far intendere che l'INAIL consideri, per interpretazione, il personale delle istituzioni scolastiche tra le categorie a cui si applica la presunzione semplice su citata.

Il dubbio che si pone, soprattutto per il personale che svolge la propria attività in presenza, è se da tale interpretazione possa scaturire l'obbligo di denuncia/comunicazione a carico dei dirigenti scolastici ogni qual volta i dipendenti, o gli studenti (quando rientranti nella copertura INAIL - laboratori/stage/palestra), risultino positivi al Covid -19.

I dubbi prospettati sono dovuti ad un equivoco riguardante il criterio della "presunzione semplice", illustrato nella circolare 13/2020 al paragrafo "Ambito della tutela".

L'applicazione di tale criterio è infatti riservata in via esclusiva all'Inail, che è l'ente preposto alla gestione dell'assicurazione pubblica e obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si sottolinea comunque che la presunzione semplice consente di superare la indeterminatezza del momento di contagio, ma ciò non significa che tutti i casi di infezione occorsi a questi lavoratori siano automaticamente tutelati e indennizzati dall'Inail.

La legge richiede, infatti, che l'infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro e pertanto tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 sono oggetto di una rigorosa istruttoria medico-legale da parte dell'Inail, diretta a verificare l'esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio è avvenuto in occasione di lavoro.

In altre parole, l'Inail è sempre tenuto a verificare caso per caso le circostanze dell'infortunio denunciato, anche perché è sempre ammessa la prova contraria (il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare).

Il datore di lavoro non deve pertanto effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell'occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all'Inail.

Per questo, l'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce chiaramente che il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

L'assicurazione Inail per quanto riguarda le denunce di infortunio si basa su poche e semplici regole che tutti i datori di lavoro, compresi i presidi, sono tenuti a rispettare:

1. L'obbligo del dirigente scolastico di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio.

In particolare il dirigente scolastico ha l'obbligo di trasmettere la denuncia di infortunio all'Inail soltanto se è a conoscenza dei dati di riferimento del certificato medico di infortunio, rilasciato dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore[2].

Si ribadisce quindi che il dirigente scolastico deve trasmettere la denuncia di infortunio entro due giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'infezione stessa, indicando nella denuncia i riferimenti del certificato medico già trasmesso all'Inail per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, esclusivamente se al lavoratore interessato è stato rilasciato un certificato medico di infortunio.

La violazione dell'obbligo di presentare la denuncia di infortunio di cui all'articolo

53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in presenza di un certificato medico di infortunio è punito con una specifica sanzione amministrativa[3], in quanto la legge tutela l'interesse preminente dell'assicurazione pubblica e obbligatoria a istruire nel minor tempo possibile il caso di infortunio, in modo da fornire al lavoratore le dovute prestazioni economiche e sanitarie, ove spettanti.

Circa il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio[4], si specifica che il giorno iniziale è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore (in adempimento dell'obbligo stabilito dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124[5]) il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Dal momento in cui il datore di lavoro ha a disposizione gli elementi in questione, decorre infatti il giorno iniziale del termine previsto dal citato articolo 53, per l'irrogazione delle sanzioni conseguenti al mancato assolvimento dell'obbligo di denuncia[6]. Per quanto riguarda il termine di scadenza si specifica che se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo e che nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale[7].

2. L'Inail è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell'Inps, nei casi in cui emerga che l'evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia.

Nei casi suddetti, le Sedi dell'Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell'istruttoria.

Il termine di due giorni di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per l'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di omissione o ritardo, in tal caso decorre dalla data di ricezione della suddetta richiesta che viene trasmessa sempre via PEC.

Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d'infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede Inail al dirigente scolastico), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

Denunce per studenti risultati positivi al Covid-19

L'assicurazione obbligatoria pubblica è prevista, dall'articolo 1, comma 3, n. 28[8] e dall'articolo 4, comma 1, n. 5[9] del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività :

a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;

b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;

c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;

d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

La copertura assicurativa opera soltanto per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, con esclusione degli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge.

È escluso dalla tutela anche l'infortunio in itinere di cui all'articolo 1, comma 9, e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124[10], occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto[11].

Esiste quindi una limitazione della tutela assicurativa con riguardo all'attività protetta che non consente, allo stato, di includere gli studenti nella tutela assicurativa per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand'anche il medico redigesse, in ipotesi, un certificato medico di infortunio.

Resta fermo che anche nel caso teorico suddetto, il dirigente scolastico dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all'Inail poiché l'obbligo in questione sorge per il solo fatto dell'emissione di un certificato medico di infortunio.

Si ribadisce infatti che l'istruttoria in merito all'ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all'Inail.

 

Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza e obblico generalizzato per gli insengnanti

Si coglie l'occasione per fornire ulteriori informazioni in merito alla copertura assicurativa per eventuali infortuni accaduti a studenti ed insegnanti in caso di didattica a distanza.

La normativa emergenziale emanata per il contenimento dell'epidemia per infezione da SARS-CoV-2 ha introdotto lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza come modalità necessaria per contenere i contagi[12].

Successivamente, al fine di garantire la continuità del diritto all'istruzione, è stata introdotta la didattica digitale integrata[13], in forma complementare, che prevede l'erogazione a distanza di parte della didattica, o in forma esclusiva, nei casi di sospensione dell'attività in presenza.

La didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta quindi l'utilizzazione diretta da parte dello studente e dell'insegnante di dispositivi elettronici e elettrici, che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l'ausilio di macchine elettriche, già coperte dall'assicurazione Inail[14]. La copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive[15] erogate in DAD (si pensi alle zone rosse per la pandemia in corso).

Per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, pertanto, è uguale a quella prevista per gli studenti nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate "in presenza" nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell'ambito dell'attività scolastica tradizionale che nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro[16], ora ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell'introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista[17]:

a) se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, n.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124[18];

b) se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dall'articolo 1, comma 3, n. 28 e dall'articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico- scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro.

A seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione di cui all'articolo 7, commi 27-32, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135[19], sono stati introdotti nelle scuole le pagelle elettroniche e il registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l'utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.

Allo stato si deve, dunque, ritenere che per tutti gli insegnanti sia operante in via generalizzata l'obbligo assicurativo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l'attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

Sull'argomento l'Inail sta per emanare una specifica circolare in quanto, anche a seguito della diffusione capillare della DAD, la dematerializzazione è ormai una realtà operativa in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private.

Attualmente in fase di trattazione delle denunce di infortunio pervenute, le sedi dell'Inail continuano ad inviare specifici questionari per verificare se l'insegnante è persona tutelata dall'Inail in quanto utilizza abitualmente e sistematicamente dispositivi elettronici oppure insegna materie che comportano esperienze tecnico- scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, attività di educazione fisica o di scienze motorie e sportive o infine attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori.

Si aggiunge che si è avuto modo di constatare che molti dirigenti scolastici hanno timori nel presentare la denuncia di infortunio, anche per infortuni in itinere accaduti al personale scolastico, come se la denuncia suddetta potesse coinvolgerli in particolari responsabilità.

In realtà lo scopo dell'assicurazione è proprio quello di esonerare dalla responsabilità civile il datore di lavoro, pertanto tali timori sono del tutto infondati.

Si resta quindi a disposizione della Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, sia per un incontro, che per la redazione eventualmente congiunta di una circolare che chiarisca i presupposti dell'obbligo assicurativo Inail e delle denunce di infortunio, in modo da chiarire definitivamente la situazione per ciò che concerne la tutela assicurativa degli insegnanti e degli studenti.

L'occasione potrà essere utile anche per concordare l'opportunità di un intervento normativo che superi l'attuale formulazione delle disposizioni in materia assicurativa, rese ancora più anacronistiche dalla pandemia, in un'ottica di tutela piena contro gli infortuni e le malattie professionali sia dei docenti che degli studenti.

Si ringrazia per la collaborazione che sarà certamente fornita, nonostante le difficoltà derivanti purtroppo dalla pandemia.

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[1] Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, articolo 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19): 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonchè mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

[2] Per agevolare i datori di lavoro nella compilazione denuncia di malattia infortunio da Covid-19 nella schermata di accesso al servizio Comunicazione/denuncia di infortunio è precisato: Per comunicare/denunciare una malattia infortunio da Covid 19 basta inserire nella sezione Dati evento l'apposito flag accanto a "malattia infortunio", posizionato sotto il rigo "data" in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.

[3] Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r) e dell'articolo 55, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 81/2008 e per espressa previsione del comma 6 del medesimo articolo 55 L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

[4] Articolo 53, comma 1, 2° periodo, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

[5] Articolo 52, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.

[6] Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10 Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965 paragrafo 10 Istruzioni per i lavoratori e paragrafo 11 Istruzioni per i datori di lavoro.

[7] Circolare Inail 2 aprile 1998, n. 22 Articolo 53 del Testo unico: sanzione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 561/1993. Chiarimenti interpretativi e applicativi.

[8] Articolo 1, comma 3, n. 28, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: 3. L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: (...) 28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.

[9] Articolo 4, comma 1, n. 5, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: 1. Sono compresi nell'assicurazione: (...) 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche, e che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro; (...).

[10] Articolo 1, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida. Articolo 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

[11] Circolare Inail 23 aprile 2003, n. 28 Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.

[12] Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, articolo 1, comma 2, lettera p: Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: (...) p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonchè dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza; (...)

[13] Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, articolo 2, comma 3-ter; decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 recante "Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39" e allagato A Linee guida per la Didattica digitale integrata.

[14] Circolare Inail 17 novembre 2004, n. 79 Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi.

[15] Circolare Inail 4 aprile 2006, n. 19 Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi.

[16] Circolare Inail 21 novembre 2016, n. 44 Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.

[17] Circolare Inail 23 aprile 2003, n. 28 Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi, paragrafo Insegnanti.

[18] Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 1, comma 1: È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. Sul cosiddetto "rischio elettrico" la Corte costituzionale si è pronunciata con le sentenze 55/1981 e 221/1986. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 4, comma 1, n.1: 1. Sono compresi nell'assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; (...).

[19] Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, articolo 7, commi 27-31: 27. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. 28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. 29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico. 30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico. 31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.